Cassazione Penale, Sentenza n. 2647/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Capmare ha impugnato la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186, commi 2 lett.c) e 2‑bis c.d.s.), censurando la sentenza per manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova e violazione del principio di oltre ogni ragionevole dubbio. La difesa ha contestato in particolare l'insufficienza della prova testimoniale per identificare il conducente (il teste aveva ammesso di non poter identificare il guidatore) e ha rilevato vizi formali nel verbale di accertamenti urgenti (mancata barratura della casella relativa all'avviso ex art.114 disp. att. c.p.p. e mancanza della firma del conducente prima dell'alcoltest). Il ricorso chiedeva l'annullamento della sentenza per le suddette carenze probatorie e di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso sul merito ma, rilevando d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per prescrizione (termine massimo quinquennale calcolato secondo gli artt.157 e 161 c.p.), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Non ha disposto una pronuncia di assoluzione di merito, avendo ritenuto che dagli atti non risultasse con evidenza l'insussistenza del fatto-reato. Ha altresì disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Padova ai sensi dell'art.224 c.d.s..
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada (d.lgs. 30/04/1992 n.285)
norma incriminatrice applicata nel caso (guida in stato di ebbrezza); è il capo di imputazione contestato e confermato in grado di merito
art. 157 c.p.
regola il termine di prescrizione per i reati (utilizzata insieme all'art.161 per calcolare il termine massimo quinquennale rilevante nel caso)
art. 161 c.p.
si utilizza per il computo delle sospensioni e del termine di prescrizione; la Corte ha ritenuto estinto il reato anche computando le sospensioni intercorrenti
art. 129 c.p.p.
disciplina gli effetti dell'intervenuta causa di non punibilità o estinzione del reato dopo la sentenza impugnata; la Corte ha rilevato d'ufficio la causa estintiva e applicato l'annullamento senza rinvio
art. 114 disp. att. c.p.p.
disposizione riguardante l'avviso al soggetto sottoposto ad accertamenti urgenti; la difesa ha contestato la mancata annotazione dell'avviso nel verbale, che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente chiarito
art. 224 Codice della Strada
norma che impone la trasmissione degli atti al Prefetto per gli effetti amministrativi (sospensione/cassazione della patente); la Corte ha disposto l'invio degli atti al Prefetto di Padova
Giurisprudenza (Sez. U. n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti)
principio secondo cui, in presenza di una causa estintiva del reato emersa in sede di legittimità, l'annullamento senza rinvio è necessario perché il giudice del merito non può applicare immediatamente la causa estintiva in caso di rinvio
Massime di principio
- Se in sede di legittimità emerge una causa estintiva sopravvenuta (es. prescrizione), la Corte di cassazione può annullare senza rinvio la sentenza perché l'estinzione si applica immediatamente.
- La dichiarazione di estinzione del reato d'ufficio da parte della Cassazione prevale sulle questioni di merito: vizi di motivazione o di prova possono diventare irrilevanti se il reato è estinto.
- La Cassazione può astenersi dal pronunciare l'assoluzione di merito quando dagli atti non risulta con evidenza l'insussistenza del fatto; in tal caso si applica l'annullamento per estinzione e non l'assoluzione sostitutiva.
- Problemi formali nei verbali (es. avvisi non annotati, firme mancanti) devono essere documentati e valorizzati in grado di merito; tuttavia, se sopravviene la prescrizione, tali censure possono non incidere sull'esito processuale finale.
- Quando si contesta l'identificazione del conducente, è cruciale dimostrare l'inidoneità o contraddittorietà della prova testimoniale: l'onere probatorio permane in sede di merito, ma la prescrizione può comunque estinguere l'azione penale prima di un nuovo giudizio.
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