Sentenza del 20/11/2017 n. 52640 - Corte di Cassazione
IVA - Violazioni e sanzioni - Art. 13 d.lgs. n.74 del 2000 - Integrale pagamento del debito tributario - Causa di non punibilità - non applicabilità ai procedimenti in corso anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la condanna per il reato di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, relativo all'omesso versamento di IVA per 337.517 euro, sostenendo principalmente che l'integrale pagamento del debito tributario, comprese sanzioni e interessi, dovesse comportare la causa di non punibilità introdotta dal D.Lgs. n. 158/2015, anche se il dibattimento era già stato aperto. Invocava inoltre l'applicazione retroattiva della legge più favorevole e lamentava l'assenza di dolo a causa della crisi di liquidità dell'impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo. Ha stabilito che la causa di non punibilità prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015, si applica anche ai procedimenti pendenti all'entrata in vigore della nuova disciplina, persino quando il dibattimento era già stato aperto, purché non sia intervenuto il giudicato. In caso di rateizzazione in corso, il giudice deve concedere il termine obbligatorio di tre mesi per il pagamento del debito residuo; un'ulteriore proroga di tre mesi è invece facoltativa. La sentenza è stata annullata limitatamente all'applicabilità dell'art. 13 e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per verificare l'effettivo integrale pagamento di imposte, sanzioni e interessi. È stato invece dichiarato inammissibile il motivo relativo alla crisi di liquidità: questa, da sola, non esclude il dolo, salvo la prova dell'adozione di tutte le iniziative concretamente possibili per adempiere.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74/2000, art. 10-ter
Omesso versamento dell'IVA.
La condotta integra reato quando il soggetto obbligato omette il versamento dell'IVA entro il termine previsto, ma può beneficiare della causa di non punibilità dell'art. 13 se ricorrono le relative condizioni.
D.Lgs. n. 74/2000, art. 13, come modificato dal D.Lgs. n. 158/2015, art. 11
I reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.
L'integrale pagamento del debito tributario ha efficacia di causa sopravvenuta di non punibilità e non costituisce soltanto una circostanza attenuante. Per i procedimenti pendenti all'entrata in vigore della riforma, la disciplina più favorevole opera anche se il dibattimento era già stato aperto, purché non sia intervenuto il giudicato.
D.Lgs. n. 74/2000, art. 13, comma 3
È dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo; il giudice ha facoltà di prorogare tale termine solo una volta per non oltre tre mesi.
Quando la rateizzazione è in corso, il primo termine di tre mesi è obbligatorio, mentre l'eventuale ulteriore proroga è rimessa alla valutazione del giudice.
Art. 2 c.p.
Impone l'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole, inclusa la nuova disciplina che trasforma il pagamento integrale del debito da circostanza attenuante a causa di non punibilità.
Art. 7 CEDU
Retroattività della legge più favorevole.
Rafforza il principio secondo cui una disciplina penale sopravvenuta più favorevole deve essere applicata ai procedimenti non ancora definiti con sentenza irrevocabile.
Art. 27, comma 3, Cost.
La Corte collega la causa di non punibilità alla funzione rieducativa della pena, ritenendo che la condotta restitutoria integrale possa rendere non più necessaria l'applicazione della sanzione penale.
Massime di principio
- Nei reati tributari di omesso versamento IVA, il pagamento integrale di imposta, interessi e sanzioni può eliminare la punibilità, non soltanto ridurre la pena.
- La disciplina più favorevole introdotta mentre il procedimento è ancora pendente può applicarsi retroattivamente anche se il dibattimento era già stato aperto, purché non vi sia giudicato irrevocabile.
- In presenza di una rateizzazione in corso, il giudice deve concedere il termine previsto per completare il pagamento; non può negarlo ritenendo automaticamente superata la fase processuale rilevante.
- Il pagamento deve essere realmente integrale e comprendere tutte le componenti del debito richieste dalla legge, incluse sanzioni amministrative e interessi.
- La crisi di liquidità non esclude automaticamente il dolo nel mancato versamento dell'IVA: il contribuente deve dimostrare l'impossibilità non imputabile e di avere adottato ogni iniziativa concreta per reperire le risorse e adempiere.
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