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Sentenza

Sentenza n. 7779/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0048400.02-12-2024 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna: - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Giustizia amministrativa202414310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007, del titolo di formazione al sostegno conseguito in Spagna, unitamente al parere negativo del MUR e agli atti connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato il diniego ministeriale del riconoscimento del corso spagnolo denominato “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, rilasciato dall'Universidad San Jorge in collaborazione con soggetti privati. L'Amministrazione aveva ritenuto che l'attestato fosse un “titolo proprio” non ufficiale e non abilitante, privo di valore in Spagna ai fini dell'accesso all'insegnamento di sostegno, e aveva rilevato differenze quantitative e qualitative rispetto al percorso italiano previsto dal D.M. 30 settembre 2011: mancata prova di laboratori didattici diversificati per grado scolastico, insufficiente indicazione del tirocinio e delle relative modalità, mancato riscontro dei 60 crediti formativi e svolgimento della formazione anche in modalità blended. Il ricorrente ha dedotto violazione della disciplina nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e irragionevolezza, nonché omessa valutazione complessiva della formazione acquisita in Spagna e in Italia e dell'esperienza professionale maturata come docente di sostegno. Ha inoltre censurato la mancata individuazione di misure compensative idonee a colmare eventuali differenze formative.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ordinando all'Amministrazione di riesaminare l'istanza anche ai fini dell'eventuale assegnazione di misure compensative. Il Collegio ha affermato che la mancata attestazione dell'autorità spagnola circa la possibilità di esercitare in Spagna la professione di insegnante di sostegno non è automaticamente ostativa al riconoscimento. Anche in assenza di un titolo abilitante tipico, l'Amministrazione deve valutare concretamente e analiticamente l'insieme dei diplomi, degli attestati e dell'esperienza professionale acquisita tanto nello Stato d'origine quanto nello Stato ospitante, confrontandoli con le conoscenze e qualifiche richieste in Italia. Il diniego non poteva fondarsi sulla mera natura non ufficiale o non abilitante del titolo, sulla mancata identità dei percorsi formativi, né su rilievi generali relativi alla denominazione del corso o alla modalità blended. La motivazione è stata ritenuta apparente e tautologica nella parte in cui ha affermato che l'esperienza professionale non compensava le carenze formative senza esaminare concretamente il curriculum e il servizio svolto dal ricorrente nelle scuole italiane. L'Amministrazione avrebbe inoltre dovuto valutare la possibilità di imporre misure compensative, anche in presenza di differenze sostanziali, anziché escludere aprioristicamente il riconoscimento per evitare una disparità di trattamento con i cittadini italiani. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007

    Disciplina l'istanza di riconoscimento della qualifica professionale acquisita all'estero; il riconoscimento richiede una valutazione concreta della formazione e delle competenze, non un'esclusione automatica fondata sulla natura non abilitante del titolo.

  • artt. 1 e 3 d.lgs. 206/2007

    Recepiscono, secondo la sentenza, la finalità del riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri e dell'accesso alla stessa professione alle condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante.

  • artt. 1 e 4 direttiva 2005/36/CE

    Il sistema mira a consentire l'accesso nello Stato ospitante alla stessa professione per la quale il soggetto è qualificato nello Stato d'origine, favorendo il riconoscimento reciproco delle qualifiche.

  • art. 13 direttiva 2005/36/CE

    La mancanza dei documenti normalmente richiesti non può essere considerata automaticamente ostativa; occorre verificare concretamente il livello di competenza professionale acquisito e la sua comparabilità con quello richiesto nello Stato ospitante.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    In caso di corrispondenza solo parziale o di differenze sostanziali tra le formazioni, l'autorità può imporre misure compensative proporzionate per colmare le carenze riscontrate.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto costituiva uno degli atti connessi impugnati, senza che la sentenza fondi su di esso una specifica statuizione autonoma.

  • D.M. 30 settembre 2011

    Individua il percorso formativo italiano per la specializzazione sul sostegno; le sue differenze rispetto alla formazione estera devono essere valutate concretamente e non possono giustificare automaticamente il diniego senza considerare competenze, esperienza e misure compensative.

  • artt. 45 e 49 TFUE

    Le libertà di circolazione dei lavoratori e di stabilimento impongono, secondo la sentenza, la valutazione delle competenze professionali acquisite anche quando la situazione non rientri pienamente nel meccanismo tipizzato della direttiva.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali estere, l'assenza dell'attestazione dell'autorità dello Stato d'origine o la natura non abilitante e non ufficiale del titolo non costituiscono automaticamente impedimenti definitivi: l'autorità dello Stato ospitante deve valutare concretamente l'insieme dei diplomi, degli attestati e dell'esperienza professionale dell'interessato.
  • Il confronto tra una formazione professionale acquisita all'estero e quella richiesta dallo Stato ospitante non può ridursi alla verifica della perfetta identità dei corsi o a rilievi meramente formali sulla denominazione, sul carattere ufficiale del titolo o sulle modalità didattiche; occorre accertare le competenze effettivamente possedute e la loro corrispondenza, anche parziale, con quelle richieste.
  • L'esperienza professionale maturata nello Stato d'origine e nello Stato ospitante deve essere specificamente considerata nel giudizio comparativo e la motivazione che la ritenga inidonea a compensare carenze formative non può essere tautologica, ma deve riferirsi concretamente al curriculum, alle mansioni svolte e alla durata e natura del servizio.
  • Anche in presenza di differenze sostanziali tra i percorsi formativi, l'Amministrazione deve valutare l'imposizione di misure compensative proporzionate, quali integrazioni di didattica, tirocinio o laboratorio; non è legittimo escludere aprioristicamente il riconoscimento per il solo timore di una disparità di trattamento con chi ha seguito il percorso nazionale.
  • Il provvedimento di diniego del riconoscimento è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando non espone una valutazione individualizzata delle competenze e dell'esperienza dell'interessato e si fonda esclusivamente su differenze astratte tra il percorso estero e quello nazionale.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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