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Sentenza

Sentenza n. 1896/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 1019/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 5.2.2025.

Giustizia amministrativa202506541

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente all'anno scolastico 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero il 10 febbraio 2025 e l'amministrazione non aveva dato prova dell'adempimento. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'esecuzione del giudicato. Il TAR ha verificato il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inadempimento del Ministero e dichiarando l'obbligo di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. L'esecuzione deve avvenire mediante assegnazione alla ricorrente della carta elettronica del docente, per l'importo di euro 500,00 relativo all'anno scolastico 2023/2024. Il Ministero deve depositare telematicamente la prova dell'adempimento. È stato nominato commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. In caso di ulteriore inerzia, il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero, compiendo anche gli adempimenti contabili necessari, senza che l'assenza di stanziamenti o di disponibilità di cassa possa giustificare il mancato pagamento. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente già dovuti. Essa decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termina con l'adempimento spontaneo, anche successivo all'insediamento del commissario, ed è comunque limitata al 10% dell'importo dovuto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Disciplina il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza, ritenuto rispettato dal TAR.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Disciplina il rito camerale e i relativi termini, ritenuti rispettati nel caso concreto.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il termine è decorso inutilmente.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale alla quale appartiene il titolare nominato commissario ad acta.

  • art. 1 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, cui sono funzionali le misure compulsive dell'astreinte.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga all'amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di stanziamento di bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato: il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e amministrative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli accessori già dovuti, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento e fino all'adempimento spontaneo, anche se successivo all'insediamento del commissario ad acta.
  • Ai fini del rispetto del criterio della non manifesta iniquità, l'astreinte può essere assoggettata a un limite massimo, nel caso concreto pari al 10% dell'importo dovuto in base al giudicato, per evitare che la misura compulsiva si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato.
  • L'insediamento del commissario ad acta non determina automaticamente la perdita del potere dell'amministrazione di adempiere: fino all'adempimento, amministrazione e commissario esercitano poteri concorrenti, sicché la penalità cessa con l'adempimento spontaneo dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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