Cassazione Penale, Ordinanza n. 27851/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per ricettazione. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione e chiedendo, in subordine, la riqualificazione del fatto nel reato di incauto acquisto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo aspecifico, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo esaustivo, con doppia conforme, sulla provenienza delittuosa del bene e sull'elemento soggettivo, valorizzando la natura dei beni, le modalità di detenzione e l'omessa indicazione della loro provenienza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la motivazione d'appello era completa e coerente con le risultanze processuali, richiamando il principio secondo cui la provenienza illecita della cosa e il dolo di ricettazione possono desumersi da elementi fattuali oggettivi e dalla consapevole accettazione del rischio della provenienza illecita. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della ricettazione; la Corte ritiene integrati i suoi elementi costitutivi sulla base di elementi indiziari oggettivi e della consapevolezza dell'illiceità della provenienza del bene.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è aspecifico quando non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi fattuali valorizzati dai giudici di merito.
- La prova della provenienza delittuosa del bene e dell'elemento soggettivo della ricettazione può essere desunta dalla natura dei beni, dalle modalità di detenzione e dall'omessa indicazione della provenienza della cosa.
- Il dolo di ricettazione può assumere forma eventuale quando l'agente accetta consapevolmente il rischio che il bene ricevuto o acquistato provenga da reato; non è sufficiente la mera mancanza di diligenza nella verifica della provenienza, che può integrare al più l'ipotesi di incauto acquisto.
- In presenza di doppia conforme, la motivazione del giudice d'appello che richiami e condivida quella di primo grado è fisiologica e può legittimamente fondare il rigetto delle censure di merito.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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