Cassazione Penale, Ordinanza n. 31353/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze difensive si limitavano a riproporre profili già valutati nei gradi di merito sul dolo relativo ai fatti di resistenza, alle lesioni e all'oltraggio, senza evidenziare vizi logici o giuridici decisivi della motivazione impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono derivate le ulteriori statuizioni conseguenti all'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che i motivi di doglianza riguardavano il dolo sotteso ai fatti contestati, in particolare con riferimento al reato di resistenza ex art. 337 c.p., alle lesioni indicate al capo 2 e all'oltraggio ex art. 341-bis c.p. al capo 3. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure riproducessero questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette, puntuali, coerenti con le risultanze acquisite e prive di manifeste incongruenze logiche.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
richiamato come norma incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale, rispetto alla quale il ricorso contestava il dolo ma senza successo
art. 341-bis c.p.
richiamato come norma incriminatrice dell'oltraggio a pubblico ufficiale, anch'essa oggetto di censura sul profilo soggettivo
art. 616 c.p.p.
richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già dedotte e specificamente disattese nei giudizi di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza che investe il dolo dei reati contestati non è scrutinabile in cassazione se si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura del fatto rispetto a quella logicamente e giuridicamente già adottata dai giudici di merito.
- La Corte di cassazione non interviene quando la motivazione di merito risulti coerente con le emergenze istruttorie e immune da manifeste incongruenze logiche; in tal caso, la riproposizione delle stesse questioni conduce all'inammissibilità del ricorso.
- All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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