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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31353/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze difensive si limitavano a riproporre profili già valutati nei gradi di merito sul dolo relativo ai fatti di resistenza, alle lesioni e all'oltraggio, senza evidenziare vizi logici o giuridici decisivi della motivazione impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono derivate le ulteriori statuizioni conseguenti all'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che i motivi di doglianza riguardavano il dolo sotteso ai fatti contestati, in particolare con riferimento al reato di resistenza ex art. 337 c.p., alle lesioni indicate al capo 2 e all'oltraggio ex art. 341-bis c.p. al capo 3. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure riproducessero questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette, puntuali, coerenti con le risultanze acquisite e prive di manifeste incongruenze logiche.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale, rispetto alla quale il ricorso contestava il dolo ma senza successo

  • art. 341-bis c.p.

    richiamato come norma incriminatrice dell'oltraggio a pubblico ufficiale, anch'essa oggetto di censura sul profilo soggettivo

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già dedotte e specificamente disattese nei giudizi di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza che investe il dolo dei reati contestati non è scrutinabile in cassazione se si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura del fatto rispetto a quella logicamente e giuridicamente già adottata dai giudici di merito.
  • La Corte di cassazione non interviene quando la motivazione di merito risulti coerente con le emergenze istruttorie e immune da manifeste incongruenze logiche; in tal caso, la riproposizione delle stesse questioni conduce all'inammissibilità del ricorso.
  • All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

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