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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19889/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Dopo la revoca del fallimento di una società, la curatrice depositava il rendiconto della gestione. La società e il suo legale rappresentante lo contestavano nel procedimento camerale davanti al tribunale. In quel contesto proponevano ricusazione nei confronti di un componente del collegio; il procedimento veniva sospeso in attesa della decisione sulla ricusazione. Rigettata la ricusazione, la curatrice chiedeva che il procedimento fosse dichiarato estinto per mancata riassunzione nel termine previsto dall'art. 54, comma 4, c.p.c. e che fosse approvato il rendiconto. Il tribunale accoglieva tali richieste. I ricorrenti proponevano allora ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deducevano violazione dell'art. 51, comma 3, c.p.c. e di parametri costituzionali e convenzionali, contestando il rigetto della ricusazione e la lesione del diritto al giudice imparziale; con il secondo denunciavano violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c. e della prassi del tribunale, sostenendo che non fosse necessaria l'istanza di riassunzione dopo la decisione sulla ricusazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il decreto del tribunale che approva il rendiconto del curatore non è impugnabile con ricorso diretto per cassazione. La decisione di primo grado, essendo la prima statuizione sull'approvazione del rendiconto, era invece soggetta a reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'art. 26 l. fall. Il ricorso è stato quindi definito in rito; non è stata pronunciata condanna alle spese perché le intimate non si sono costituite. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare il rigetto della ricusazione e rivendicare il diritto al giudice imparziale; la Corte non entra nel merito di tale censura perché assorbita dall'inammissibilità del ricorso

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato per la sospensione del procedimento in attesa della decisione sulla ricusazione

  • art. 54 c.p.c.

    richiamato per sostenere la necessità della riassunzione del procedimento dopo la decisione sulla ricusazione

  • art. 153 c.p.c.

    invocato come parametro della censura sulla pretesa non necessità della riassunzione nel caso concreto

  • art. 26 legge fall.

    indicato come rimedio corretto avverso il decreto di approvazione del rendiconto del curatore, cioè il reclamo alla corte d'appello

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 3 Cost.

    citato dai ricorrenti a sostegno della doglianza sul giudice imparziale

  • art. 24 Cost.

    citato dai ricorrenti a sostegno della doglianza sul giudice imparziale

  • art. 111 Cost.

    citato dai ricorrenti a sostegno della doglianza sul giudice imparziale

  • art. 6, comma 1, CEDU

    citato dai ricorrenti a sostegno del diritto a un giudice indipendente e imparziale

Massime di principio

  • Nel sistema concorsuale, il decreto del tribunale che approva il rendiconto del curatore è un provvedimento reclamabile alla corte d'appello ai sensi della disciplina fallimentare, non direttamente impugnabile con ricorso per cassazione.
  • Quando l'ordinamento prevede un rimedio di merito specifico e un grado di riesame davanti al giudice di appello, la proposizione del ricorso per cassazione in via diretta contro il provvedimento di primo grado è inammissibile.
  • In tema di procedimenti concorsuali, la prima decisione del tribunale sull'approvazione del rendiconto si colloca nell'ambito delle statuizioni interne assoggettate al rimedio del reclamo, poiché il giudice delegato, in caso di contestazioni non conciliabili, si limita a fissare l'udienza davanti al collegio.
  • Le censure relative alla ricusazione del giudice e alla pretesa violazione del diritto al giudice imparziale restano assorbite quando il ricorso sia inammissibile per errore nel mezzo di impugnazione esperito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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