Cassazione Penale, Ordinanza n. 11107/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso dichiarato inammissibile senza formalità di procedura. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la sentenza di merito di condanna già confermata in appello, con riforma limitata al trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna di primo grado, con sola riforma del trattamento sanzionatorio, per il reato contestato in concorso ex artt. 110 e 455 c.p. La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di merito perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso: dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 c.p.p., l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione, essendo necessaria la rappresentanza tecnica del difensore. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità senza formalità di procedura e ha applicato le conseguenze economiche previste.
Norme richiamate
Richiamato come norma di concorso di persone nel reato, in combinazione con l'art. 455 c.p., quale base della contestazione sostanziale decisa nei gradi di merito.
Indicata come disposizione incriminatrice del fatto oggetto di condanna confermata in appello.
Richiamato per affermare che, a seguito delle modifiche legislative, l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione.
Richiamato, insieme all'art. 571 c.p.p., per ribadire la necessità della rappresentanza tecnica del difensore nella proposizione del ricorso per cassazione.
Indicata come fonte delle modifiche che hanno escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
Applicato per dichiarare l'inammissibilità senza formalità di procedura e per le conseguenze economiche accessorie.
Massime di principio
- Dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 103/2017, l'imputato non è legittimato a proporre personalmente ricorso per cassazione: il ricorso deve essere proposto con ministero di difensore munito di rappresentanza tecnica.
- La legittimazione a impugnare e le modalità di esercizio dell'impugnazione sono profili distinti: la titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione può restare in capo all'imputato, ma il suo concreto esercizio in cassazione richiede la necessaria assistenza tecnica.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza tecnica può essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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