Ordinanza n. 1690/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Giudice di pace divenuta, secondo la deduzione della ricorrente, irrevocabile
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l’esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Avola del 9 maggio 2025, notificata il 19 maggio 2025 e non appellata, deducendone il passaggio in giudicato il 19 giugno 2025. Il Comune di Avola, intimato, non si è costituito. Il TAR ha rilevato che, ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a., al ricorso per ottemperanza deve essere depositata copia autentica del provvedimento e, ove necessario, la prova del suo passaggio in giudicato. La ricorrente si è limitata ad affermare il passaggio in giudicato, senza produrre la positiva attestazione di definitività rilasciata dalla cancelleria del giudice ordinario. È stata inoltre rilevata la necessità, ai fini della decisione sull’ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato, del deposito della dichiarazione prevista dagli artt. 76 e 79 del d.P.R. 115/2002, relativa al reddito imponibile dell’anno 2025 e dell’anno in corso 2026.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio, ma ha disposto incombenti istruttori. Ha assegnato alla ricorrente il termine di dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, o dalla sua eventuale notificazione anteriore, per depositare: a) la positiva attestazione della definitività della sentenza azionata, avvertendo che, in mancanza, il ricorso sarà dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.; b) la dichiarazione ex artt. 76 e 79 del d.P.R. 115/2002 relativa ai redditi rilevanti per il patrocinio a spese dello Stato. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 giugno 2026. Non è stata adottata alcuna statuizione definitiva sull’ottemperanza né sulle spese.
Norme richiamate
art. 114, comma 2, c.p.a.
unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato
Nel giudizio di ottemperanza è necessaria la produzione della prova documentale della definitività del titolo azionato; la mera allegazione del passaggio in giudicato non è sufficiente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha preannunciato che, in difetto del deposito dell’attestazione di definitività richiesta, il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
artt. 76 e 79 d.P.R. 115/2002
Ai fini dell’ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato deve essere depositata la dichiarazione attestante il reddito imponibile rilevante, riferita all’anno 2025 e all’anno in corso 2026.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la parte che aziona un titolo giudiziale deve depositare la prova documentale della sua definitività, mediante positiva attestazione rilasciata dalla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; la mera dichiarazione della parte circa il passaggio in giudicato non è sufficiente.
- La mancata produzione della positiva attestazione del passaggio in giudicato del titolo azionato può determinare l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
- Quando la parte chiede l’ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato, il giudice può richiedere il deposito della dichiarazione reddituale prevista dagli artt. 76 e 79 del d.P.R. 115/2002, riferita ai periodi fiscali rilevanti.
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