Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4132/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3221 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.07.2025.

Giustizia amministrativa202600792

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 5.487,39 lordi per ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata l'8 luglio 2025, notificata il 9 luglio 2025 e passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a pagare € 5.487,39 lordi a titolo di ferie non godute. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, l'Amministrazione non aveva eseguito il pagamento. Il ricorrente ha quindi domandato la condanna dell'Amministrazione all'integrale esecuzione della sentenza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito formalmente, ma non ha contestato il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, limitatamente alla sorte capitale, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione effettuata dal ricorrente. Al commissario non è stato riconosciuto alcun compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, spese generali e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Fondamento dell'azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme; il TAR ne ha rilevato il decorso infruttuoso.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo, poste a carico dell'Amministrazione soccombente.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato unitamente all'art. 26 c.p.a. per il regime delle spese processuali.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • L'inottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un'amministrazione il pagamento di una somma può essere dichiarata quando il creditore documenti il titolo esecutivo, la sua notifica e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione da parte delle amministrazioni pubbliche, senza che l'amministrazione contesti validamente il mancato adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico competente per la gestione della spesa oggetto del giudicato; quando svolge le funzioni commissariali quale attività connessa alle proprie attribuzioni istituzionali, il giudice può escludere la liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.