Cassazione Penale, Sentenza n. 22266/2024 del 03/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza per cassazione lamentando la nullità del provvedimento per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale al condannato e al suo difensore, ai sensi degli artt. 178, 179 e 606 c.p.p.; la mancata notifica avrebbe determinato l'assenza del ricorrente e del difensore e la preclusione del diritto di difesa e del contraddittorio, come evincibile dal verbale d'udienza.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: dall'esame degli atti è risultata effettivamente l'omessa notifica del decreto di citazione/avviso dell'udienza al condannato e al difensore, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio. Applicando il principio consolidato dalle Sezioni Unite secondo cui l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza integra una nullità assoluta ex artt. 178 e 179 c.p.p., la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania (si è quindi seguita l'orientamento che impone l'annullamento con rinvio quando sussiste una causa di nullità ex art. 179).
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Individua vizi che comportano nullità; la Corte interpreta l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza come causa di nullità di ordine generale quando incide sul diritto all'assistenza tecnica e all'intervento dell'interessato.
art. 179 cod. proc. pen.
Prevede la nullità degli atti processuali per violazione del contraddittorio; qui è stata richiamata per qualificare come nullità assoluta l'omessa notifica dell'avviso/ decreto di citazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma relativa ai motivi di ricorso per cassazione; è stata invocata quale norma di riferimento per dedurre la nullità per violazione delle norme processuali (omessa notifica).
art. 623, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato in combinato disposto con l'art. 604 comma 4 per giustificare l'annullamento con rinvio quando in sede di cassazione emerga una causa di nullità assoluta ex art. 179.
art. 604, comma 4 cod. proc. pen.
Combinato con l'art. 623 per disciplinare gli effetti dell'annullamento per nullità assoluta e la necessità, in taluni casi, del rinvio per nuovo giudizio.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U. e Sez. 1, sentenze citate)
Le pronunce delle Sezioni Unite e della Prima Sezione hanno stabilito che l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza (o del rinvio) è equiparabile al vizio del decreto di citazione e integra una nullità assoluta, con conseguente annullamento degli atti e dell'ordinanza conclusiva; inoltre la prassi più recente impone l'annullamento con rinvio quando si accerta una nullità ex art. 179.
Massime di principio
- L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al condannato o al difensore configura, se incide sulla partecipazione e sull'assistenza tecnica, una nullità assoluta per violazione del contraddittorio.
- La nullità così determinata investe l'udienza e tutti gli atti successivi, compresa l'ordinanza conclusiva, e non è sanabile con il mero decorso del tempo.
- In presenza di tale nullità la Corte di Cassazione, se accerta il vizio, annulla l'atto impugnato e di norma dispone il rinvio per nuovo giudizio al giudice di merito (non sempre l'annullamento è pronunciato senza rinvio).
- Nei procedimenti per misure alternative o simili è determinante verificare la corretta notificazione dell'avviso/ decreto di citazione: l'assenza ingiustificata del beneficiario o del difensore rilevante va sempre documentata e, se dovuta a mancata notifica, costituisce motivo efficace di impugnazione.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è opportuno: 1) verificare tempestivamente gli atti di notificazione e la presenza dell'avviso d'udienza nel fascicolo; 2) sollevare immediatamente la nullità per omessa notifica e la violazione del diritto al contraddittorio; 3) considerare il ricorso per cassazione come rimedio idoneo quando la nullità è di ordine generale e assoluta.
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