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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22568/2021 del 10/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (notaio)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva liquidato al notaio l'imposta sulle donazioni in relazione al valore di beni conferiti in un trust istituito da terzi, ritenendo imponibile la costituzione del vincolo di destinazione. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che, per il trust, l'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262/2006 non reintrodusse un'autonoma imposta sui vincoli di destinazione, ma si limitò a estendere l'ambito applicativo dell'imposta di successione e donazione, la quale richiede comunque un effettivo trasferimento di ricchezza. Con il primo motivo dedusse quindi violazione e falsa applicazione della norma tributaria, affermando che nel trust vi è solo un effetto segregativo e che non si realizza ancora un arricchimento imponibile. Con il secondo motivo, subordinato, contestò l'applicazione dell'aliquota dell'8% anziché di quella del 4% con franchigia per i beneficiari indicati dalla norma.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbito il secondo. Ha affermato che la costituzione del vincolo di destinazione non costituisce, di per sé, autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta; nell'ambito del trust, né l'atto istitutivo né l'atto di dotazione patrimoniale integrano un trasferimento imponibile, perché sono atti meramente strumentali alla segregazione e alla destinazione dei beni. Il prelievo proporzionale può essere richiesto solo al momento dell'eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, quando si realizza un effettivo indice di ricchezza. La sentenza della CTR è stata dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del notaio. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la novità e recente consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006

    "è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione"

    La norma non introduce un'autonoma imposta sui vincoli di destinazione, ma estende l'imposta di successione e donazione ai trasferimenti gratuiti e alla costituzione di vincoli di destinazione; per il trust il presupposto imponibile si realizza solo con il trasferimento finale al beneficiario.

  • art. 2, comma 50, d.l. n. 262/2006

    La disciplina del testo unico sull'imposta di successione e donazione si applica in quanto compatibile con le nuove disposizioni.

  • art. 1, commi 77, 78 e 79, L. n. 296/2006

    Richiamata quale intervento che, insieme al d.l. n. 262/2006, ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni.

  • art. 53 Cost.

    Il prelievo proporzionale presuppone un effettivo indice di ricchezza e un'attribuzione patrimoniale stabile, non meramente strumentale.

  • art. 384 c.p.c.

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito dopo la cassazione.

  • art. 2645-ter c.c.

    Richiamato per ricondurre ai vincoli di destinazione anche gli atti di destinazione e, più in generale, i patrimoni vincolati a uno scopo.

  • Legge 9 ottobre 1989, n. 364

    Indicata come legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja sul trust.

Massime di principio

  • Nel trust, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, il presupposto impositivo non coincide con la mera costituzione del vincolo di destinazione o con il trasferimento formale al trustee, quando tali atti abbiano funzione solo segregativa e di attuazione dello scopo del trust.
  • L'imposizione proporzionale colpisce soltanto l'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, poiché solo tale atto realizza un effettivo arricchimento e un indice di ricchezza fiscalmente rilevante.
  • La designazione del beneficiario sin dall'atto istitutivo non basta a fondare l'immediata tassazione proporzionale, se non vi è ancora un trasferimento definitivo e stabile del bene.
  • In materia di trust, la qualificazione fiscale degli atti deve seguire la funzione economico-giuridica concreta: gli atti istitutivo e di dotazione patrimoniale sono fiscalmente neutri se servono soltanto alla segregazione e alla destinazione dei beni.
  • Quando la questione è definita da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e non sono necessari nuovi accertamenti, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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