Sentenza del 21/07/2023 n. 21965 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per più annualità basato su indagini bancarie (processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza) e determinazione del reddito societario e della quota di reddito imputabile ai soci; i ricorrenti deducevano, tra l'altro, l'inefficacia espansiva del giudicato esterno costituito da precedente sentenza favorevole su anno diverso, la carenza di prova e la mancata allegazione dei verbali nell'atto impositivo, nonché l'errata ripartizione dell'onere probatorio e la illegittima determinazione dei costi riconosciuti dall'Ufficio (applicazione forfettaria dell'80% solo sui prelevamenti non giustificati e non sull'intero importo dei maggiori ricavi accertati).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (cioè ha ritenuto infondati i rilievi relativi all'efficacia estesa del giudicato esterno e all'inversione dell'onere della prova / mancata allegazione dei verbali), ma ha accolto il terzo motivo: ha censurato la decisione della Commissione regionale nella parte in cui aveva confermato che l'Ufficio aveva applicato la deduzione forfettaria dell'80% solo sui prelevamenti non giustificati e non sull'intero ammontare dei ricavi accertati. La Corte ha richiamato l'interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale e la giurisprudenza più recente secondo cui, anche in caso di accertamento analitico-induttivo derivante da indagini bancarie, è possibile riconoscere l'incidenza percentuale dei costi e che tale riconoscimento, se dovuto, deve essere correttamente applicato rispetto all'intero ammontare dei maggiori ricavi. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione per il nuovo esame e per la determinazione delle spese di giustizia.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
Presunzione legale secondo cui prelevamenti non giustificati sono considerati ricavi dell'imprenditore; la Corte conferma che la presunzione può essere superata dal contribuente mediante prova analitica e che, alla luce dell'interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale, in caso di accertamento analitico-induttivo è comunque possibile riconoscere l'incidenza percentuale dei costi.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51
Parallelismo con la disciplina IVA: le movimentazioni bancarie possono essere presunte come ricavi ai fini IVA salvo prova contraria; l'efficacia del giudicato esterno in materia IVA è comunque soggetta a primato del diritto UE e alla verifica delle circostanze concrete.
Codice civile, art. 2909
Principio del giudicato esterno (efficacia delle sentenze tra le stesse parti): la Corte ne riconosce la rilevanza ma ne delimita l'effetto alle statuizioni su elementi durevoli o qualificazioni giuridiche che si estendono nel tempo.
Codice civile, art. 2697
Regole generali sull'onere della prova; la Corte conferma che non è avvenuta inversione dell'onere probatorio da parte del giudice di merito nella specie.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2
Norma richiamata nella discussione sui metodi di accertamento (induttivo puro vs. analitico); la giurisprudenza distingue il riconoscimento forfettario dei costi (tipico dell'accertamento induttivo puro) dall'onere probatorio del contribuente in caso di accertamento analitico, sebbene l'interpretazione costituzionale ammetta qualche integrazione in favore del contribuente.
Art. 109 T.U.I.R.
Principio secondo cui le spese deducibili devono risultare da elementi certi e precisi; rilevante nel distinguere quando il contribuente deve provare i costi e quando è possibile un riconoscimento forfettario.
L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
Obbligo di allegare all'atto amministrativo i documenti ivi richiamati solo se non siano già conosciuti dal contribuente; nel caso concreto la mancata allegazione dei verbali non era rilevante perché i ricorrenti ne erano già in possesso.
Costituzione, art. 53
Riferimento nel quadro della questione di ragionevolezza della presunzione e della capacità contributiva; la Corte ha valutato la conformità costituzionale della disciplina e la necessità di mitigazioni interpretative.
Decisione Corte cost., n. 10/2023
Pronuncia chiave che ha autorizzato un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32 DPR 600 in favore del contribuente, riconoscendo la possibilità di opposizione mediante prova presuntiva contraria e l'eventuale deduzione percentuale dei costi anche nell'ambito di accertamenti analitici-induttivi.
Massime di principio
- Il giudicato esterno in materia tributaria può produrre effetti vincolanti oltre l'annualità oggetto del giudizio solo se riguarda elementi durevoli o qualificazioni giuridiche che si estendono nel tempo; le movimentazioni bancarie anno per anno sono, invece, fatti variabili e vanno valutate separatamente.
- Le indagini bancarie attivano una presunzione di imponibilità ai sensi del DPR 600/32 e DPR 633/51, ma il contribuente può superarla con prova analitica che dimostri la riferibilità di ciascun versamento/operazione a fatti non imponibili.
- In caso di accertamento analitico o analitico-induttivo (indagini bancarie), l'onere di provare i costi riferibili ai maggiori ricavi grava in linea di principio sul contribuente; tuttavia, alla luce dell'interpretazione della Corte costituzionale, è possibile riconoscere una deduzione percentualizzata dei costi e tale riconoscimento deve essere applicato correttamente rispetto all'intero ammontare dei maggiori ricavi accertati.
- Se vi sono contestazioni su più annualità, il contribuente deve fornire prova specifica per ciascun anno; non si può automaticamente estendere l'accertamento o il giudicato di un anno ad altri periodi salvo che emergano elementi di permanenza/pluriennalità della fattispecie.
- Nei casi di contribuenti falliti, l'inerzia del curatore può legittimare il fallito a impugnare l'atto (legittimazione straordinaria) quando il curatore comunichi di non voler procedere all'impugnazione.
- L'amministrazione deve allegare agli atti i documenti menzionati solo se non sono già integralmente conosciuti dal contribuente; la mancanza di allegazione non incide se i documenti sono già nella disponibilità del destinatario.
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