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Ordinanza

Ordinanza n. 413/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del decreto di diniego di rilascio della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse nei locali siti in Taranto alla Via -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Taranto in data 17 aprile 2026 (notificato in data 23 aprile 2026); - del provvedimento di non accoglimento dell'istanza di riesame emesso dal Vicario del Questore della Provincia di Taranto in data 9 maggio 2026 (notificato in pari data); - ove e per quanto occorra, della comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990, emessa dalla Questura di Taranto, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, in data 4 febbraio 2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale, ancorché non conosciuto, inclusi i pareri, i rapporti informativi e le risultanze della banca dati interforze richiamate nei provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202600671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse, confermato dal rigetto dell'istanza di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego della licenza di pubblica sicurezza per la raccolta di scommesse, il successivo provvedimento di non accoglimento dell'istanza di riesame, la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e gli atti presupposti, inclusi pareri, rapporti informativi e risultanze della banca dati interforze. Il diniego era fondato sull'esito negativo del giudizio di affidabilità riferito sia al coniuge della ricorrente sia all'altro soggetto indicato nell'istanza come rappresentante dell'attività. I motivi di ricorso risultavano rivolti principalmente alla valutazione concernente il coniuge; il Collegio ha rilevato, in sede cautelare, che non apparivano dedotte specifiche ragioni di censura rispetto ai motivi ostativi riferiti all'altro rappresentante dell'attività. La ricorrente ha inoltre dedotto un pregiudizio derivante dalla condizione risolutiva contenuta nel contratto di acquisto dell'attività commerciale e dal rischio di cessazione del rapporto con il concessionario.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che la condizione risolutiva prevista nel contratto di acquisto dell'attività, collegata al mancato ottenimento della licenza entro tre mesi dalla stipula dell'8 ottobre 2025, si era già verificata prima della proposizione del ricorso; pertanto, un'eventuale misura cautelare non avrebbe potuto impedirne l'operatività. Il rischio di cessazione del rapporto con il concessionario è stato ritenuto prospettato in termini generici, senza indicazione del momento e delle modalità di attualizzazione né delle conseguenze economiche e non economiche concretamente derivanti. Il fumus boni iuris è stato ritenuto non sufficientemente apprezzabile, nei limiti della sommaria cognizione cautelare, poiché il provvedimento motivava il giudizio di non affidabilità anche con riferimento all'altro soggetto indicato come rappresentante dell'attività, rispetto al quale non risultavano prima facie specifiche censure. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 88 T.U.L.P.S.

    La licenza di pubblica sicurezza costituisce il titolo richiesto per l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse oggetto dell'istanza; il provvedimento impugnato ne ha negato il rilascio sulla base di un giudizio negativo di affidabilità.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi è stata impugnata quale atto del procedimento, senza che l'ordinanza cautelare svolgesse una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare collegiale esaminata dal TAR.

  • art. 56 c.p.a.

    Il precedente decreto monocratico aveva rigettato la richiesta di misure cautelari monocratiche.

Massime di principio

  • Il periculum in mora non è adeguatamente dimostrato quando il pregiudizio dedotto deriva da una condizione risolutiva contrattuale già verificatasi prima della proposizione del ricorso, poiché la misura cautelare non potrebbe impedirne l'operatività.
  • La prospettazione del rischio di cessazione di un rapporto commerciale non è sufficiente a integrare il periculum in mora se è formulata genericamente e non indica quando e in quali termini il rischio diverrà attuale, né quali conseguenze concrete ne deriverebbero.
  • In sede cautelare, il fumus può risultare non sufficientemente apprezzabile quando il provvedimento impugnato si fonda su autonomi motivi ostativi riferiti a più soggetti e il ricorrente censura specificamente soltanto alcuni di essi.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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