Sentenza n. 6517/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare: - degli atti della Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di Accordi Quadro ex art. 54, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di servizi di Data Management e l’affidamento di servizi di demand e PMO per le Pubbliche Amministrazioni - -OMISSIS-”, relativamente al “Lotto 1: -OMISSIS-”, e in particolare: i) della “Comunicazione ex art. 76, comma 5, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 - Aggiudicazione definitiva non efficace ai sensi dell’art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”, relativa al Lotto -OMISSIS-, prot. Consip-OMISSIS- del 24.11.2025, comunicata in pari data; - dei seguenti ulteriori atti acquisiti dalla ricorrente a seguito di domanda di accesso agli atti formulata il 27.11.2025 ed evasa da Consip il 3.12.2025: - dei Verbali della Commissione (nominata da Consip con atto prot.-OMISSIS-), e in particolare i Verbali -OMISSIS-del 24.07.2024 (recante attribuzione e riepilogo dei punteggi tecnici), -OMISSIS- del 18.9.2024 (recante proposta di aggiudicazione), -OMISSIS- del 22.10.2025,-OMISSIS- del 2.9.2025, -OMISSIS- del 3.9.2025, -OMISSIS- del 9.10.2025, -OMISSIS-del 14.10.2025 (nel corso del quale la Commissione ha concluso che “quanto prodotto dal RTI risulta sufficiente a dimostrare “la capacità e l’affidabilità di eseguire la totalità delle prestazioni oggetto di affidamento, in relazione all’offerta originariamente formulata, nel rispetto del principio di immodificabilità sostanziale dell’offerta medesima”, da parte del RTI nella nuova e più ridotta composizione”); ii) delle note Consip di interlocuzione con RTI -OMISSIS-S.p.A. relative all’esclusione della mandante -OMISSIS- S.p.A. e alla riorganizzazione in riduzione del RTI, e in particolare la nota Consip prot. -OMISSIS- del 12.6.2025, recante “Comunicazione relativa alla sussistenza di una causa di esclusione automatica in capo alla società -OMISSIS- S.p.A.. Eventuale riorganizzazione del RTI ai sensi dell’art. 48, commi 18 e 19-ter, del D.Lgs. 50/2016”, la nota Consip prot. -OMISSIS- del 17.9.2025, recante “Eventuale riorganizzazione del RTI ai sensi dell’art. 48, commi 18 e 19-ter, del D.Lgs. 50/2016. Richiesta di integrazione della documentazione”, nonché, ove esistente, la nota, di estremi e contenuto non conosciuti, con la quale Consip ha recepito le conclusioni della Commissione di cui al Verbale -OMISSIS-del 14.10.2025; iii) delle note Consip menzionate nei verbali -OMISSIS- della Commissione, di contenuto non conosciuto, prot. n. CONSIP.CONSIP_PROT.REGISTRO INTERNO.-OMISSIS-, con cui Consip ha comunicato, per il solo LOTTO 1, “la riconvocazione della Commissione di gara, al fine di verificare che, a fronte della volontà del RTI di estromettere -OMISSIS- S.p.A. dalla propria compagine e alla luce delle argomentazioni espresse dal RTI nella nota allegata, sia dimostrata da parte dello stesso “la capacità e l’affidabilità di eseguire la totalità delle prestazioni oggetto di affidamento, in relazione all’offerta originariamente formulata, nel rispetto del principio di immodificabilità sostanziale dell’offerta medesima”, e prot. n. -OMISSIS-del 9.10.2025, con cui Consip ha rimesso alla Commissione la documentazione integrativa prodotta dal RTI -OMISSIS-S.p.A. affinché la stessa “possa completare il proprio esame istruttorio e dia poi contezza dei relativi esiti”; iv) ove occorra, del Bando e del Capitolato d’Oneri, ove intesi nel senso di legittimare la modifica dell’Offerta Tecnica in caso di riorganizzazione in riduzione di un RTI concorrente; nonché per l’annullamento di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, nei limiti dell’interesse qui azionato; per la conseguente esclusione del RTI -OMISSIS-S.p.A. dalla procedura di aggiudicazione dell’Accordo Quadro per il Lotto -OMISSIS-; per l’accertamento del diritto del RTI odierno ricorrente a vedersi aggiudicato l’Accordo Quadro per il Lotto -OMISSIS-; per la declaratoria di inefficacia dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi relativi al Lotto -OMISSIS- con il RTI -OMISSIS-S.p.A., ove nelle more stipulati; e per il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza degli atti impugnati, sia in forma specifica mediante subentro integrale o parziale nell’Accordo Quadro e nei contratti applicativi relativi al Lotto -OMISSIS- ove nelle more stipulati con il RTI -OMISSIS-S.p.A., ovvero per equivalente secondo quanto sarà provato in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione non efficace di un lotto di gara e atti con cui la stazione appaltante aveva consentito la prosecuzione della partecipazione del raggruppamento aggiudicatario in composizione ridotta, dopo l'estromissione di una mandante
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, collocata al settimo posto, ha impugnato l'aggiudicazione non efficace del lotto in favore, tra gli altri, del raggruppamento controinteressato, sesto classificato, contestando la possibilità per quest'ultimo di proseguire la gara dopo l'estromissione di una mandante colpita da una causa di esclusione automatica derivante da una condanna penale per corruzione riferita a un suo legale rappresentante. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 80, commi 5, lettere c) e c-bis), e 6, del d.lgs. 50/2016, della lex specialis e del patto di integrità, sostenendo che il raggruppamento avrebbe omesso di informare Consip del procedimento penale e avrebbe così integrato un grave illecito professionale. Con il secondo motivo ha contestato la sostituzione, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, delle esperienze professionali originariamente riferite alla mandante estromessa con referenze di altre imprese del raggruppamento, deducendo la violazione del principio di immodificabilità dell'offerta, della par condicio e degli artt. 48, 80, 83 e 94 del d.lgs. 50/2016. Con il terzo motivo ha denunciato la mancata riapertura integrale della valutazione delle offerte secondo il metodo del confronto a coppie previsto dal capitolato, nonché difetto di istruttoria e motivazione sull'assimilabilità delle nuove referenze ai fini dei criteri C11, C12, C13 e C14. Con il quarto motivo ha contestato la carenza di istruttoria sulla capacità del raggruppamento ridotto di eseguire le prestazioni prima affidate alla mandante estromessa, in particolare nel settore open data. Con il quinto motivo ha dedotto la perdita dei requisiti economico-finanziari richiesti dal capitolato dopo l'estromissione della mandante.
La decisione
Il TAR ha autorizzato, in via successiva, il superamento dei limiti dimensionali del ricorso, ritenendo rilevanti il valore dell'appalto e la complessità delle questioni. Nel merito, ha respinto il primo motivo: il grave illecito professionale e l'omessa informazione costituiscono cause di esclusione non automatica; l'illecito era riferibile alla sola mandante, poi estromessa, e non era stata provata la conoscenza del procedimento penale da parte delle altre imprese del raggruppamento. Inoltre, Consip era stata comunque informata da soggetto qualificato collegato alla mandante e aveva potuto svolgere gli approfondimenti necessari. Il TAR ha respinto anche il secondo motivo nella parte in cui negava in assoluto la possibilità di utilizzare, dopo l'estromissione, referenze già maturate prima della presentazione dell'offerta e appartenenti al patrimonio esperienziale delle imprese rimaste nel raggruppamento. In applicazione dei principi dell'Adunanza Plenaria e della sentenza Rad Service della Corte di giustizia, la modifica riduttiva della compagine può comportare adattamenti dell'offerta, purché non sostanziali e non trasformativi in una nuova offerta. Ha invece accolto il terzo motivo: la Commissione aveva motivato in modo apodittico l'assimilabilità delle referenze e non aveva indicato gli elementi concreti di confronto; inoltre, dopo avere rilevato l'assimilabilità ma non l'identità delle esperienze, avrebbe dovuto riattivare il meccanismo del confronto a coppie previsto dalla lex specialis per i criteri qualitativi C11 e C13, riprendendo l'ordinario procedimento di gara. Il giudice ha assorbito la contestazione relativa all'erroneità concreta dell'assimilabilità, rimettendo la nuova valutazione alla stazione appaltante nel rispetto del vincolo conformativo. Il quarto motivo è stato respinto per mancato assolvimento dell'onere probatorio: non sono emersi elementi idonei a dimostrare l'incapacità del raggruppamento ridotto di eseguire l'appalto, anche considerata la presenza di numerose imprese e la possibile rimodulazione complessiva delle prestazioni. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a., poiché l'aggiudicazione non aveva ancora acquisito efficacia e le verifiche sui requisiti erano ancora in corso. Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati: è stata annullata l'aggiudicazione non efficace nella parte relativa alla collocazione del raggruppamento controinteressato, con obbligo per Consip di riassegnare il punteggio dei criteri C11 e C13 mediante il confronto a coppie. La nuova valutazione non potrà incidere sui punteggi dei concorrenti non impugnati né attribuire al raggruppamento ridotto un punteggio superiore a quello già assegnato alle referenze della mandante estromessa. È stato dichiarato il non luogo a provvedere sulle domande di inefficacia e subentro, non risultando stipulato il contratto né divenuta efficace l'aggiudicazione. La domanda risarcitoria è stata respinta allo stato, poiché la riedizione del procedimento potrebbe ancora consentire alla ricorrente di conseguire l'aggiudicazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 80, comma 1, d.lgs. 50/2016
La causa di esclusione automatica riferita alla condanna penale era imputabile alla sola mandante, che è stata estromessa dal raggruppamento.
art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis), d.lgs. 50/2016
Il grave illecito professionale e la violazione degli obblighi informativi costituiscono cause di esclusione non automatica, da valutare discrezionalmente in rapporto alla gravità del fatto e alla sua incidenza sull'affidabilità professionale. Non sono state ritenute riferibili alle imprese residue del raggruppamento.
art. 48, commi 17, 18 e 18-ter, d.lgs. 50/2016
Consente, secondo l'interpretazione richiamata dal TAR, la modifica riduttiva del raggruppamento durante la gara in caso di perdita sopravvenuta dei requisiti generali da parte di una componente, con riorganizzazione dell'offerta entro il limite della non sostanzialità.
art. 48, commi 18 e 19-ter, d.lgs. 50/2016
È stato il fondamento normativo richiamato da Consip per consentire l'estromissione della mandante e la riorganizzazione del raggruppamento.
art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016
È richiamato quale espressione del principio di par condicio e del divieto di modificare sostanzialmente l'offerta dopo la scadenza del termine di presentazione.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione adeguata; quando la stazione appaltante qualifica referenze diverse come assimilabili, deve esplicitare gli elementi concreti del raffronto, soprattutto se da tale valutazione dipende la non sostanzialità della modifica dell'offerta.
art. 32, comma 5, d.lgs. 50/2016
Riguarda l'aggiudicazione definitiva non efficace oggetto di impugnazione.
art. 32, comma 7, d.lgs. 50/2016
L'aggiudicazione resta priva di efficacia fino al completamento delle verifiche sui requisiti degli aggiudicatari; tale circostanza ha reso inammissibile la censura sulla perdita dei requisiti speciali e ha escluso, allo stato, subentro e declaratoria di inefficacia.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Ha fondato l'inammissibilità del motivo sui requisiti economico-finanziari ancora oggetto di verifica e l'assorbimento della contestazione sull'assimilabilità concreta, da riesaminare in sede amministrativa.
art. 125, comma 3, c.p.a.
È richiamato per evidenziare la tendenziale preclusione della declaratoria di inefficacia in presenza di un appalto finanziato con fondi PNRR.
art. 17.1, capitolato d'oneri
Disciplina i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, inclusi i criteri C11, C12, C13 e C14 relativi alle esperienze pregresse.
art. 17.2, capitolato d'oneri
Prevede il metodo del confronto a coppie per l'attribuzione dei punteggi qualitativi e discrezionali; la Commissione avrebbe dovuto applicarlo nuovamente dopo la sostituzione delle referenze.
art. 17.4, capitolato d'oneri
Disciplina il metodo aggregativo compensatore per il calcolo dei punteggi complessivi e doveva essere applicato nell'ambito della rinnovata valutazione.
art. 54, comma 4, lettera a), d.lgs. 50/2016
Costituisce la base normativa della procedura per la conclusione dell'accordo quadro.
art. 18, paragrafo 1, direttiva 2014/24/UE
I principi di trasparenza e parità di trattamento consentono l'adattamento conseguente alla sostituzione di un soggetto solo se non produce una modifica sostanziale dell'offerta.
Massime di principio
- In un raggruppamento temporaneo, la perdita sopravvenuta di un requisito generale da parte di una singola componente durante la gara può consentire l'estromissione della componente e la prosecuzione del raggruppamento in composizione ridotta, senza automatica estensione della causa di esclusione alle imprese residue, in applicazione dei principi di proporzionalità e di personalità della responsabilità.
- La riorganizzazione di un raggruppamento in composizione ridotta può comportare adattamenti dell'offerta e l'utilizzo di referenze già maturate e appartenenti al patrimonio esperienziale delle imprese rimaste, purché gli adattamenti siano non sostanziali, non trasformino l'offerta in una nuova offerta e non determinino un indebito miglioramento della posizione concorrenziale.
- Quando la stazione appaltante sostituisce, dopo l'estromissione di una componente, referenze originariamente indicate con referenze di imprese rimaste nel raggruppamento, deve motivare in modo concreto e verificabile l'assimilabilità delle esperienze, indicando gli elementi di confronto rilevanti; la motivazione non può essere integrata postumamente mediante gli scritti difensivi.
- Se la lex specialis prevede un metodo specifico di valutazione delle offerte tecniche, quale il confronto a coppie per i criteri qualitativi, la stazione appaltante è autovincolata a riattivarlo quando, a seguito della modifica riduttiva del raggruppamento, le referenze valutate non sono identiche ma soltanto assimilabili.
- La rinnovazione della valutazione conseguente all'estromissione di una componente deve rispettare il divieto di reformatio in melius dell'offerta: il raggruppamento ridotto non può conseguire, per ciascun criterio, un punteggio superiore a quello già attribuito alle referenze della componente estromessa.
- La contestazione relativa al possesso dei requisiti speciali dell'aggiudicatario può essere dichiarata inammissibile quando l'aggiudicazione non è ancora efficace e le verifiche amministrative sui requisiti sono ancora in corso, poiché il giudice non può anticipare l'esito di un'attività amministrativa non conclusa.
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