Sentenza del 30/10/2020 n. 24080 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava l'avviso di classamento relativo a un'unità immobiliare adibita a struttura alberghiera, per la quale aveva presentato procedura DOCFA chiedendo categoria D/2 e rendita pari a Euro 127.673,00. L'Ufficio aveva rettificato la rendita riconoscendo sempre la categoria D/2 ma con rendita di Euro 278.652,00. In primo grado la CTP di Napoli aveva rigettato il ricorso della società; la CTR Campania ha altresì respinto l'appello ritenendolo generico e valutando che, in presenza di ampliamenti e migliorie (ascensori, diversa distribuzione spazi), fosse giustificato un aumento della rendita, prendendo come base la rendita di Euro 230.000,00 accertata con precedente giudicato. La ricorrente ha impugnato in Cassazione denunciando carenze e vizi di motivazione e omessa valutazione di fatti decisivi.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso per genericità e apoditticità, confermando che il richiamo al precedente accertamento d'ufficio annullato dal giudicato di primo grado non è idoneo a costituire elemento di calcolo. La Corte ha ritenuto corretta la scelta della CTR di utilizzare la rendita fissata con giudicato (Euro 230.000,00) come base per valutare l'incidenza delle opere successive e ha richiamato il principio che nella procedura DOCFA l'obbligo motivazionale dell'avviso è assolto con l'indicazione dei dati oggettivi quando gli elementi fattuali del contribuente non siano contestati. Il ricorso è stato dunque rigettato; la società è condannata al pagamento delle spese di causa liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dal DPR 115/2002, art.13.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Gli argomenti di ricorso fondati su motivazione insufficiente o mancata valutazione di fatti decisivi sono inammissibili se esposti in modo generico o apodittico; la Corte valuta la correttezza della motivazione delle decisioni impugnate secondo i limiti di detta norma.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché la CTR ha comunque valutato i profili essenziali; non si è ravvisata omissione rilevante sui fatti decisivi richiamati dalla ricorrente.
DPR n. 115/2002
art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis
Previsione del versamento, a carico del ricorrente principale soccombente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Legge n. 211/2004
Distinzione tra procedura DOCFA (collaborativa, con motivazione dell'avviso assolta dall'indicazione dei dati oggettivi se non contestati) e riclassamento d'ufficio: la Corte ha richiamato tale principio per giustificare il grado motivazionale richiesto nell'ambito della DOCFA.
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. nn. 30166/2019; 28076/2018; 12777/2018
Conferma che nell'ambito della procedura DOCFA l'avviso di classamento è adeguatamente motivato con l'indicazione degli elementi oggettivi e della classe attribuita, salvo che l'Ufficio disattenda i dati del contribuente; le differenze possono derivare da diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni.
Massime di principio
- Nelle procedure DOCFA l'obbligo motivazionale dell'Ufficio è limitato: è sufficiente indicare i dati oggettivi e la classe attribuita quando non siano contestati gli elementi fattuali forniti dal contribuente.
- Un precedente accertamento d'ufficio poi annullato o modificato in sede contenziosa non può essere utilizzato automaticamente come parametro valutativo vincolante; il giudicato favorevole a una delle parti costituisce invece punto di riferimento probatorio per valutare interventi successivi.
- Le variazioni (ampliamenti, migliorie, installazione di ascensori, diversa distribuzione degli spazi) non determinano automaticamente e sempre l'invarianza della rendita: l'Ufficio può rivedere la rendita se le opere aumentano il valore catastale e la decisione deve risultare adeguatamente motivata secondo la natura della procedura (DOCFA vs riclassamento d'ufficio).
- Per contestare con successo un avviso di classamento basato su DOCFA è necessario proporre censure specifiche e non generiche: occorre contestare i criteri tecnici adottati dall'Ufficio, fornire elementi tecnici contrari (perizia, comparazioni, dati metrici) e dimostrare in concreto che le migliorie non comportano l'aumento della rendita.
- In sede giudiziale il parametro di valutazione può essere costituito dalla rendita risultante da giudicato; le successive variazioni patrimoniali devono essere quantificate rispetto a tale base e provate con documentazione tecnica precisa.
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