Cassazione Penale, Ordinanza n. 30854/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, riformando solo in parte la decisione di primo grado, aveva riqualificato il fatto nell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in relazione alla cessione di un involucro contenente circa 20 grammi di cocaina, rideterminando la pena in anni 3, mesi 2 di reclusione ed euro 6.000 di multa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione nella determinazione della pena, contestando il bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva, il diniego delle attenuanti, l'aumento sanzionatorio e il discostamento dal minimo edittale senza adeguata motivazione. Con il secondo motivo ha censurato il mancato dissequestro del denaro e la confisca dei telefoni cellulari, sostenendo l'assenza di prova della provenienza illecita del denaro, la possibile riferibilità a terzi e l'illogicità della confisca dei telefoni, dato che i dati avrebbero potuto essere acquisiti con copia forense. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché generici e sostanzialmente diretti a una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità, oltre che non confrontati puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il primo motivo non evidenziasse reali vizi logici della motivazione, osservando che la riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non impone automaticamente il minimo edittale e che il giudice di merito aveva motivato il trattamento sanzionatorio valorizzando natura della sostanza, quantitativo non trascurabile, modalità della condotta e personalità dell'imputato, anche alla luce dei precedenti specifici. Quanto alla recidiva e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto conforme ai principi di legittimità la valutazione concreta della personalità, basata su precedenti e continuità delle condotte, e ha evidenziato la genericità delle deduzioni difensive. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché rivalutativo: il denaro è stato ritenuto nel contesto dell'attività di spaccio e la sua asserita appartenenza a terzi non è stata supportata da elementi concreti; i telefoni cellulari sono stati legittimamente confiscati in quanto strumenti utilizzati per la commissione del reato, non essendo decisiva la possibilità della sola copia forense. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La riqualificazione del fatto in ipotesi di lieve entità non comporta un automatismo nel minimo edittale; la pena resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito entro la cornice sanzionatoria.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento e, in assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Cass., Sez. U, 24/02/2011, n. 35738
Il giudizio sulla recidiva non può fondarsi su automatismi o sulla sola astratta pericolosità del soggetto, ma richiede una valutazione concreta e individualizzata.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 86
Richiamata in relazione alla disciplina del versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non imputabile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti non vincola il giudice di merito all'applicazione del minimo edittale, dovendo la pena essere determinata caso per caso entro i limiti legali.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando dia conto degli elementi concreti del fatto, come natura e quantità della droga, modalità della condotta e personalità dell'imputato, inclusi eventuali precedenti specifici.
- Il riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche richiedono una valutazione concreta della personalità e della continuità delle condotte, non essendo ammissibili automatismi fondati sulla mera qualità soggettiva dell'imputato.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizi di motivazione, chiedano una nuova valutazione del compendio istruttorio senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La confisca di denaro e di telefoni cellulari è legittima quando il giudice accerti, con apprezzamento di merito non manifestamente illogico, il collegamento funzionale con l'attività illecita; non è decisivo che i dati contenuti nei dispositivi possano essere acquisiti mediante copia forense, poiché la confisca mira a sottrarre definitivamente gli strumenti del reato alla disponibilità dell'agente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30844/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30845/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30846/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30848/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30850/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30851/2026 del 12/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →