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Sentenza

Sentenza n. 871/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202505075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva annullato la disciplina regolamentare provinciale e le tariffe CUP applicate alle occupazioni del sottosuolo mediante opere elettriche di connessione di impianti fotovoltaici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La Provincia di Foggia ha appellato la sentenza del TAR Puglia n. 520/2025 nella parte in cui aveva accolto il ricorso della società privata contro la modifica del regolamento provinciale sul canone unico patrimoniale e contro la deliberazione presidenziale di approvazione delle relative tariffe. La disciplina provinciale assoggettava gli operatori produttori di energia da fonti rinnovabili alla tariffa standard prevista dall'art. 1, comma 826, della legge n. 160/2019, pari per le Province a 7,50 euro, senza applicazione dei coefficienti relativi alla classificazione delle strade, alla tipologia e alla finalità dell'occupazione. La società aveva sostenuto che l'occupazione del sottosuolo mediante cavi e condutture funzionali alla produzione e trasmissione di energia elettrica dovesse essere assoggettata alla misura forfettaria minima di 800 euro prevista dall'art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019, come interpretato dall'art. 5, comma 14-quinquies, lettera b), del decreto-legge n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021. La Provincia ha dedotto, con il primo motivo, error in judicando e in procedendo, violazione delle disposizioni della legge n. 160/2019 e del decreto-legge n. 146/2021, violazione degli artt. 3, 97 e 119 Cost. e ultrapetizione ai sensi degli artt. 112 c.p.c. e 39 c.p.a. Ha sostenuto che l'importo di 800 euro costituisse una soglia minima e non una tariffa fissa e invariabile, che il principio di invarianza del gettito consentisse all'ente locale di adottare un diverso criterio tariffario e che il comma 831-bis disciplinasse una diversa fattispecie. Con il secondo motivo ha riproposto, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 14-quinquies, lettera b), del decreto-legge n. 146/2021, per asserita violazione degli artt. 3, 97 e 119 Cost., sotto i profili dell'ingiustificato favor per gli operatori interessati, della lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali, dell'irragionevolezza e dell'asserita natura innovativa, anziché interpretativa, della disposizione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e ha confermato l'annullamento, disposto dal TAR, della modifica regolamentare provinciale e della conseguente deliberazione tariffaria nella parte relativa agli operatori produttori di energia da fonti rinnovabili. Ha escluso il vizio di ultrapetizione, rilevando che nel ricorso di primo grado erano stati dedotti sia il carattere speciale della disciplina dell'art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019, sia l'applicabilità della misura di 800 euro in assenza di utenti direttamente serviti dal produttore. Il Collegio ha comunque precisato che, anche ove vi fosse stata ultrapetizione, l'effetto devolutivo dell'appello avrebbe imposto al giudice di secondo grado di esaminare nel merito la censura effettivamente proposta, senza rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a. Nel merito, richiamando propri precedenti conformi, ha affermato che l'attività privata di produzione di energia elettrica, comprensiva del trasporto dell'energia ai distributori che la forniscono agli utenti finali, rientra tra le attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, anche in assenza di allacci diretti con gli utenti. La disciplina dell'art. 5, comma 14-quinquies, lettera b), del decreto-legge n. 146/2021 stabilisce per tali occupazioni un canone annuo nella misura minima di 800 euro, da intendersi come importo fisso e forfettario determinato dal legislatore, non come mera base tariffaria liberamente elevabile dagli enti locali. Tale criterio è speciale rispetto al metodo ordinario di calcolo del CUP previsto dai commi 819 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 160/2019 e non può essere sostituito, in nome dell'invarianza del gettito, da un criterio parametrato alla superficie occupata o ad altri coefficienti. Il comma 831-bis riguarda un diverso settore e non costituisce parametro di raffronto idoneo. È stata inoltre respinta, perché manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale riproposta dalla Provincia. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate in ragione della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 817, l. 160/2019

    principio di invarianza del gettito

    Il principio generale di invarianza del gettito non consente di derogare alla disciplina speciale prevista per le occupazioni funzionali alla fornitura di servizi pubblici a rete.

  • art. 1, commi 826, 828 e 829, l. 160/2019

    tariffa standard per le Province pari a 7,50 euro per le occupazioni di sottosuolo

    Le disposizioni individuano il metodo ordinario di calcolo del CUP, applicabile salvo il criterio speciale previsto dal comma 831.

  • art. 1, comma 831, l. 160/2019

    disciplina speciale in materia di pagamento del CUP per le occupazioni permanenti di suolo pubblico mediante cavi e condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità

    Prevede un criterio speciale e forfettario per le occupazioni mediante cavi e condutture funzionali ai servizi di pubblica utilità.

  • art. 1, comma 831-bis, l. 160/2019

    disposizione relativa agli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica

    Disciplina un settore diverso da quello dell'energia e non costituisce parametro di raffronto per interpretare il comma 831.

  • art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), d.l. 146/2021, conv. l. 215/2021

    per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro

    La disposizione interpretativa ricomprende anche le attività strumentali alla fornitura dei servizi di pubblica utilità e stabilisce per esse un importo fisso e forfettario di 800 euro, non una mera soglia minima elevabile mediante regolamento locale.

  • art. 105 c.p.a.

    rinvio della causa al primo giudice

    L'eventuale ultrapetizione del giudice di primo grado non comporta automaticamente il rinvio; in applicazione dell'effetto devolutivo, il giudice d'appello esamina nel merito la censura effettivamente proposta.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    È legittimo motivare mediante rinvio sintetico a precedenti conformi, purché questi contengano la ratio decidendi applicata.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi

    La sentenza può richiamare integralmente precedenti conformi quando il rinvio consenta di comprendere l'iter logico-giuridico della decisione.

  • artt. 3, 97 e 119 Cost.

    I dubbi di costituzionalità relativi all'agevolazione tariffaria, all'autonomia finanziaria provinciale, all'uguaglianza, alla ragionevolezza e al buon andamento sono stati ritenuti manifestamente infondati.

Massime di principio

  • L'attività privata di produzione di energia elettrica, quando comprende attività strumentali alla trasmissione dell'energia ai distributori che la forniscono agli utenti finali, rientra tra le attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità anche se il produttore non ha allacci diretti con gli utenti.
  • Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico mediante impianti direttamente funzionali all'erogazione di servizi a rete, comprese quelle realizzate da imprese che svolgono attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, l'importo di 800 euro previsto dall'art. 5, comma 14-quinquies, lettera b), del decreto-legge n. 146/2021 costituisce un canone fisso e forfettario, non una mera soglia minima liberamente elevabile dall'ente locale.
  • Il criterio speciale di determinazione del canone previsto dall'art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019, come interpretato dall'art. 5, comma 14-quinquies, lettera b), del decreto-legge n. 146/2021, prevale sul metodo ordinario basato sulle tariffe standard e sui coefficienti relativi a superficie, classificazione della strada, tipologia o finalità dell'occupazione.
  • Il principio di invarianza del gettito non autorizza gli enti locali a sostituire con regolamento il criterio speciale e forfettario stabilito dal legislatore statale per una determinata categoria di occupazioni, anche quando l'applicazione della tariffa speciale comporti una riduzione delle entrate dell'ente.
  • Quando in appello è denunciata ultrapetizione della sentenza di primo grado, l'eventuale violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impone di per sé il rinvio al primo giudice: in applicazione dell'effetto devolutivo, il giudice d'appello deve esaminare nel merito la domanda o la censura effettivamente proposta.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliAppelloGiurisdizione e riparto
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaRiparto di giurisdizionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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