Parere n. 1542/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da-OMISSIS-avverso il decreto -OMISSIS-del 19/04/2024 sanzione disciplinare della destituzione dal servizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza recante la destituzione dal servizio con efficacia retroattiva all'inizio della sospensione cautelare.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare della destituzione, deducendo: l'insussistenza del potere disciplinare dell'Amministrazione dopo la cessazione dal servizio per inidoneità attitudinale; il recepimento acritico delle risultanze del processo penale; la violazione del principio di proporzionalità, per insufficiente considerazione della buona carriera e dell'assenza di precedenti disciplinari; la disparità di trattamento rispetto a un altro dipendente coinvolto nella medesima vicenda. La sanzione traeva origine da fatti accertati in sede penale, relativi al favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione presso un circolo privato, alla frequentazione del locale, all'omessa denuncia delle attività illecite e ai rapporti con i gestori. Il ricorrente era stato condannato in via definitiva per il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione; altri reati erano stati dichiarati prescritti e uno era stato oggetto di assoluzione perché il fatto non sussiste.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati tutti i motivi. La cessazione dal servizio per inidoneità attitudinale non aveva estinto il potere disciplinare, poiché permaneva l'interesse dell'Amministrazione a definire gli effetti giuridici, economici e previdenziali della precedente sospensione cautelare; inoltre, il decreto di cessazione aveva espressamente previsto la possibile retroazione degli effetti in caso di successiva destituzione. L'Amministrazione aveva correttamente applicato l'art. 9 della legge n. 19 del 1990, promuovendo un autonomo procedimento disciplinare dopo la definizione del processo penale. Non vi era stato recepimento acritico delle risultanze penali: il Consiglio Provinciale di Disciplina aveva valutato autonomamente le condotte, le giustificazioni dell'interessato, il discredito arrecato alla Polizia di Stato e la violazione dei doveri istituzionali. Le risultanze penali potevano essere utilizzate come base istruttoria anche con riferimento ai reati dichiarati prescritti, in assenza di un'assoluzione nel merito, fermo restando che la decisione disciplinare non poteva ridursi al mero richiamo della sentenza penale. La sanzione espulsiva è stata ritenuta proporzionata alla straordinaria gravità delle condotte e al pregiudizio arrecato al prestigio dell'Amministrazione; la buona carriera e l'assenza di precedenti disciplinari erano state considerate, ma non potevano prevalere sui fatti accertati. Infine, non sussisteva disparità di trattamento, poiché la posizione dell'altro dipendente si trovava in una fase processuale diversa e non era stata ancora definitivamente valutata. Il ricorso è stato pertanto respinto.
Osservazioni
Potere disciplinare dopo la cessazione dal servizio
La cessazione del rapporto di impiego non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare quando l'Amministrazione debba definire effetti giuridici, economici o previdenziali rimasti sospesi in attesa della conclusione del procedimento penale. Nel caso concreto, il decreto di cessazione per inidoneità attitudinale aveva espressamente fatto salva la diversa regolazione del rapporto in caso di successiva destituzione.
Autonomia del procedimento disciplinare rispetto al processo penale
L'Amministrazione può utilizzare le risultanze del processo penale come base probatoria, purché proceda a una autonoma valutazione della loro rilevanza disciplinare. Nel caso concreto, l'organo disciplinare aveva esaminato le condotte specifiche, le difese dell'interessato, il pregiudizio al prestigio della Polizia di Stato e la violazione dei doveri istituzionali, senza limitarsi a recepire il dispositivo penale.
Utilizzabilità degli accertamenti relativi a reati prescritti
La prescrizione estingue il reato ma non equivale ad assoluzione nel merito. Gli accertamenti di fatto contenuti nelle sentenze penali possono quindi essere utilizzati nel procedimento disciplinare, salvo che la pronuncia penale abbia escluso la sussistenza del fatto o la sua attribuibilità all'imputato.
Proporzionalità della destituzione
La buona carriera, l'assenza di precedenti disciplinari e i riconoscimenti professionali devono essere considerati, ma possono recedere di fronte alla straordinaria gravità di condotte incompatibili con il ruolo e lesive del prestigio della Polizia di Stato. Il giudizio di proporzionalità è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità o evidente sproporzione.
Disparità di trattamento
La diversa tempistica dell'esercizio del potere disciplinare non integra, di per sé, disparità di trattamento quando le posizioni non siano definitivamente comparabili e l'altro procedimento sia ancora in attesa della definizione del giudizio penale.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, nn. 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737
Prevede le ipotesi disciplinari poste a fondamento della destituzione dal servizio; nel caso concreto, la gravità delle condotte è stata ritenuta riconducibile a tali fattispecie.
art. 9 d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737
Disciplina la sospensione cautelare dal servizio applicata al ricorrente.
Individua i requisiti attitudinali necessari per l'appartenenza ai ruoli della Polizia di Stato, la cui carenza aveva determinato la cessazione provvisoria dal servizio.
art. 118 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
Qualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto d'impiego cessi anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza.
Conferma la prosecuzione del procedimento disciplinare dopo la cessazione del rapporto quando siano in gioco effetti di quiescenza e previdenza.
art. 9 legge 7 febbraio 1990, n. 19
La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni.
Esclude la destituzione automatica conseguente alla condanna penale e richiede un autonomo procedimento disciplinare; si applica, secondo il parere, alle condanne per reati diversi da quelli contro la pubblica amministrazione disciplinati dalla legge n. 97 del 2001.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato.
Massime di principio
- La cessazione del rapporto di impiego non estingue il potere disciplinare dell'Amministrazione quando occorra definire effetti giuridici, economici o previdenziali rimasti sospesi in attesa della conclusione del procedimento penale; in tali casi l'Amministrazione ha il potere-dovere di concludere il procedimento anche nei confronti del dipendente cessato.
- La destituzione può produrre effetti retroattivi dalla data di inizio della sospensione cautelare quando quest'ultima sia stata disposta come misura provvisoria destinata ad anticipare gli effetti della sanzione espulsiva e il provvedimento di cessazione abbia fatto salva tale regolazione.
- L'autonomia del procedimento disciplinare rispetto al processo penale non impone la rinnovazione integrale dell'istruttoria, ma richiede che l'Amministrazione valuti autonomamente la rilevanza disciplinare dei fatti, anche utilizzando gli accertamenti penali come fonte probatoria.
- La prescrizione del reato non equivale ad assoluzione nel merito e non impedisce, di per sé, l'utilizzo degli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza penale nel procedimento disciplinare, salvo che la pronuncia abbia escluso il fatto o la sua attribuibilità all'interessato.
- Nella valutazione della proporzionalità della sanzione disciplinare, la buona carriera e l'assenza di precedenti devono essere ponderate con la gravità oggettiva delle condotte e con il pregiudizio arrecato al prestigio dell'Amministrazione; il sindacato esterno è limitato ai casi di manifesta illogicità o evidente sproporzione.
- La disparità di trattamento disciplinare presuppone situazioni definitivamente comparabili; la diversa fase processuale o procedimentale in cui si trovano dipendenti coinvolti nella medesima vicenda impedisce, di per sé, di ravvisare una violazione del principio di parità di trattamento.
Destituzione di un appartenente alla Polizia di Stato dopo la cessazione dal servizio
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un ex Ispettore Capo della Polizia di Stato contro la destituzione dal servizio. Il ricorrente era stato inizialmente sospeso cautelarmente in seguito a un procedimento penale relativo a condotte di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e ad altri illeciti connessi all'utilizzo di informazioni riservate. Successivamente era cessato dal servizio per inidoneità attitudinale, ma il relativo provvedimento aveva fatto salva la possibilità di una diversa regolazione del rapporto in caso di successiva definizione penale e disciplinare.
Vicenda penale e disciplinare
Il procedimento penale si era concluso con una condanna definitiva per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Gli ulteriori reati di corruzione e di illecita comunicazione o utilizzazione di dati informatici erano stati in parte dichiarati prescritti, mentre uno degli episodi corruttivi era stato oggetto di assoluzione perché il fatto non sussiste.
Dopo la definizione del processo penale, l'Amministrazione aveva avviato il procedimento disciplinare. Il Consiglio Provinciale di Disciplina aveva esaminato la frequentazione abituale del locale, la conoscenza delle attività illecite, l'omessa denuncia, i rapporti privilegiati con i gestori, i vantaggi ricevuti e l'utilizzo improprio della posizione di appartenente alla Polizia di Stato. Pur considerando la buona carriera e l'assenza di precedenti disciplinari, aveva proposto la destituzione, poi integralmente recepita dal Capo della Polizia con efficacia retroattiva all'inizio della sospensione cautelare.
Motivi del ricorso
Il ricorrente aveva dedotto:
- l'estinzione del potere disciplinare per effetto della cessazione dal servizio;
- il recepimento acritico delle risultanze del processo penale;
- la sproporzione della destituzione rispetto alla carriera e ai precedenti di servizio;
- la disparità di trattamento rispetto a un altro dipendente coinvolto nella medesima vicenda.
Persistenza del potere disciplinare
La Sezione ha richiamato l'art. 118 del d.P.R. n. 3 del 1957 e il precedente Cons. Stato, Sez. III, 27 febbraio 2019, n. 1393, secondo cui la cessazione dal servizio non impedisce la prosecuzione o l'avvio del procedimento disciplinare quando occorra definire effetti patrimoniali, previdenziali o di quiescenza rimasti sospesi.
Nel caso concreto, il decreto di cessazione per inidoneità attitudinale aveva espressamente previsto che una successiva destituzione avrebbe potuto determinare la retroazione degli effetti alla data di inizio della sospensione cautelare. La Sezione ha inoltre richiamato Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2018, n. 2575, secondo cui la destituzione può decorrere dalla data di inizio della sospensione cautelare, perché quest'ultima anticipa provvisoriamente gli effetti della sanzione espulsiva.
Autonomia della valutazione disciplinare
Il procedimento disciplinare conserva autonomia rispetto al processo penale, ma tale autonomia non impone di ignorare o rinnovare integralmente gli accertamenti giudiziari. Le risultanze penali possono essere utilizzate come base istruttoria, a condizione che l'Amministrazione ne valuti autonomamente la rilevanza rispetto ai doveri di servizio.
La Sezione ha ritenuto che tale autonoma valutazione fosse stata svolta. La motivazione disciplinare non si era limitata al dispositivo delle sentenze, ma aveva valorizzato il discredito arrecato alla Polizia di Stato, la compromissione del prestigio istituzionale, la frequentazione di ambienti incompatibili con il ruolo, nonché la violazione dei doveri di correttezza, fedeltà e onore.
La prescrizione di alcuni reati non impediva l'utilizzo degli accertamenti di fatto compiuti nel processo penale, poiché non equivaleva a un'assoluzione nel merito. Restava comunque decisiva anche la condanna definitiva per il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
Proporzionalità della sanzione
La destituzione è stata ritenuta proporzionata alla gravità delle condotte: il ricorrente, appartenente alla Squadra Mobile, aveva omesso di contrastare attività criminose conosciute, mantenuto rapporti incompatibili con le funzioni, ricevuto utilità dai gestori e arrecato un grave pregiudizio all'immagine della Polizia di Stato.
La buona carriera, l'assenza di precedenti disciplinari e i riconoscimenti professionali erano stati considerati dall'organo disciplinare, ma non erano sufficienti a escludere la sanzione espulsiva. Il sindacato sulla proporzionalità è stato ricondotto ai soli casi di manifesta illogicità o evidente sproporzione, non ravvisati nel caso concreto.
Disparità di trattamento
La censura relativa al collega coinvolto nella medesima vicenda è stata respinta perché le due posizioni non erano definitivamente comparabili. Nel caso del ricorrente, gli accertamenti penali erano consolidati; per l'altro dipendente era ancora pendente il giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione. La diversa tempistica dell'azione disciplinare, pertanto, non dimostrava una disparità di trattamento.
Esito
La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario, ritenendo legittima la destituzione e la sua decorrenza retroattiva dall'inizio della sospensione cautelare. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e i terzi citati.
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