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Sentenza

Sentenza del 08/02/2018 n. 1177 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

N. 14/2018 RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Notifica a mezzo posta - disciplina - Individuazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo fondato su dieci cartelle di pagamento. La Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto invalida la documentazione prodotta in fotocopia e non adeguatamente provata la notificazione delle cartelle. In appello è stata contestata l'erronea applicazione delle regole sulla conformità delle copie e sulla notificazione a mezzo posta, nonché l'affermazione secondo cui sarebbe stata necessaria la comunicazione di avvenuta notifica (CAN). Il contribuente sosteneva inoltre l'improcedibilità del fermo per mancata notifica dell'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973.

La decisione

Gli appelli sono stati accolti e la sentenza di primo grado è stata riformata. Il giudice ha ritenuto regolari le notifiche delle dieci cartelle, sulla base degli avvisi di ricevimento e della documentazione prodotta dall'Agenzia della Riscossione, anche se originariamente depositata in copia e successivamente integrata con gli originali. Per le notifiche eseguite direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento si applicano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, previste per le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario. Non era quindi necessaria una relata di notifica né, nel caso concreto, la CAN. Il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica delle cartelle ha reso definitiva la pretesa tributaria, impedendo di rimettere in discussione i vizi delle cartelle in sede di impugnazione del fermo. È stata inoltre esclusa la necessità della preventiva intimazione ad adempiere ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, poiché il preavviso di fermo non appartiene alla sequenza dell'espropriazione forzata. È stata dichiarata la debenza delle somme e la legittimità del preavviso di fermo sull'autovettura Honda Jazz. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 1.660 euro, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore delle Agenzie.

Norme richiamate

  • Art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973

    La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento.

    La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'avviso di ricevimento può sostituire la relata di notifica e costituisce prova della regolare consegna dell'atto.

  • Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 7

    Nelle notificazioni a mezzo posta, se il plico non viene consegnato direttamente al destinatario, l'agente postale è tenuto a darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata.

    La disciplina della legge n. 890 del 1982 riguarda le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario e non si applica alla notificazione diretta della cartella effettuata dall'agente della riscossione secondo l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.

  • Art. 1335 del codice civile

    L'atto recettizio si reputa conosciuto nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

    La consegna dell'atto all'indirizzo del destinatario determina una presunzione di conoscenza. Il destinatario può superarla soltanto dimostrando l'impossibilità incolpevole di prendere cognizione dell'atto.

  • Art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

    La cartella deve essere impugnata entro sessanta giorni dalla sua notificazione. Decorso tale termine, la pretesa si consolida e non può essere contestata successivamente attraverso l'impugnazione di un atto consequenziale, come il preavviso di fermo, salvo specifiche eccezioni.

  • Art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973

    Prevede la preventiva notifica dell'intimazione ad adempiere quando sia decorso un anno dalla notifica della cartella prima dell'avvio dell'espropriazione forzata.

    L'intimazione ad adempiere è richiesta nell'ambito dell'espropriazione forzata, ma non costituisce un adempimento necessario per l'iscrizione del fermo amministrativo, che ha natura e funzione diverse.

  • Art. 2700 del codice civile

    L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza.

    L'avviso di ricevimento redatto dall'agente postale, quale atto assistito da efficacia probatoria privilegiata, prova la consegna e l'identificazione del consegnatario, salvo contestazione mediante querela di falso per gli aspetti coperti da fede privilegiata.

  • Cassazione civile, sez. V, 19 marzo 2014, n. 6395

    Ha ribadito che, nella notificazione diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'avviso di ricevimento tiene luogo della relata di notifica e prova la spedizione e la consegna dell'atto.

  • Cassazione civile, sez. VI-5, 2 ottobre 2014, n. 20786

    Ha affermato che alla raccomandata utilizzata direttamente dall'agente della riscossione si applicano le regole del servizio postale ordinario e che la consegna all'indirizzo del destinatario fa operare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 del codice civile.

  • Cassazione civile, sez. VI, 21 settembre 2017, n. 22018

    Ha chiarito che il preavviso di fermo amministrativo non è parte della sequenza dell'espropriazione forzata e non richiede quindi la preventiva intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Massime di principio

  • Quando una cartella di pagamento è notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, normalmente non è necessaria una relata di notifica separata: l'avviso di ricevimento può essere sufficiente a dimostrare la consegna.
  • La disciplina della legge n. 890 del 1982 e l'obbligo della comunicazione di avvenuta notifica non si applicano automaticamente alle notifiche dirette dell'agente della riscossione, che seguono l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.
  • La consegna al portiere o presso l'indirizzo del destinatario può perfezionare la notifica secondo le regole postali applicabili. Il destinatario deve fornire una prova concreta dell'impossibilità, senza propria colpa, di conoscere l'atto per superare la presunzione di conoscenza.
  • Le contestazioni relative alla cartella devono essere proposte entro sessanta giorni dalla sua notifica. Una volta scaduto tale termine, non è normalmente possibile utilizzare l'impugnazione di un successivo preavviso di fermo per rimettere in discussione la pretesa originaria.
  • Il preavviso di fermo amministrativo non richiede necessariamente la preventiva intimazione ad adempiere prevista per l'espropriazione forzata, perché appartiene a un procedimento distinto.
  • La produzione successiva degli originali degli avvisi di ricevimento può superare le contestazioni relative alla produzione iniziale di semplici copie, soprattutto quando l'eccezione del contribuente sia generica e non riferita a specifici vizi di autenticità o conformità.

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