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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8130/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria rumena in esecuzione del mandato di arresto europeo (15/12/2023) relativo a reati quali lesioni, violazione di domicilio, percosse, reati in materia di stupefacenti e accesso abusivo a sistemi informatici, con rinvio della consegna all'espiazione della pena già in corso in Italia per rapina. Il ricorrente deduce mancata traduzione del mandato di arresto europeo in italiano, nonché la mancata redazione in rumeno di atti relativi all'arresto, alla misura cautelare e alla sentenza impugnata, sostenendo che ciò avrebbe impedito l'esercizio del diritto di difesa e l'accertamento di eventuali cause ostative alla consegna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo (mancata traduzione del MAE) è stato ritenuto generico perché il ricorrente non aveva sollevato l'eccezione in appello, non ha dimostrato l'assenza di atti equipollenti e non ha indicato il pregiudizio concreto derivante dalla mancata traduzione. Il secondo motivo (mancata traduzione in rumeno) è stato ritenuto manifestamente infondato perché dagli atti risultava che il ricorrente conosce la lingua italiana e non aveva mai richiesto la traduzione in rumeno; pertanto l'art.143 c.p.p. non era applicabile. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; disposizione di invio agli adempimenti di cui all'art.22, comma 5.

Norme richiamate

  • Legge n. 69/2005, art. 6

    Stabilisce l'obbligo di traduzione del mandato di arresto europeo in lingua italiana salvo la presenza di atti equipollenti già tradotti; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato l'assenza di tali atti e che la questione, sollevata tardivamente, sia generica.

  • Codice di procedura penale, art. 109

    L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati acquisiti (quali il MAE); la Corte ne ricava che non è automaticamente dovuta la traduzione del MAE se non dimostrato il concreto bisogno.

  • Codice di procedura penale, art. 143

    Riconosce il diritto alla traduzione per l'imputato che non conosce la lingua italiana e ne faccia espressa e motivata richiesta; la Corte ha ritenuto l'art.143 non applicabile perché il ricorrente risultava conoscere l'italiano e non aveva richiesto la traduzione in sede di merito.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento in sede di legittimità; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese ai sensi di tale articolo.

  • Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio secondo cui la parte interessata deve indicare e illustrare le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione e il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata traduzione.

  • Sez. 6, n. 6560 del 14/02/2023 (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio che il diritto alla traduzione previsto dall'art.143 c.p.p. si applica solo se l'imputato non conosce la lingua italiana e ne faccia espressa e motivata richiesta; la Corte l'ha applicata nel rigettare la doglianza del ricorrente.

  • Codice di procedura penale, art. 22, comma 5

    Norma procedurale citata per gli adempimenti di trasmissione dell'atto; la sentenza dispone l'invio alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Questioni relative alla traduzione del mandato di arresto europeo devono essere sollevate tempestivamente nel corso del procedimento di merito; sollevare tali questioni per la prima volta in cassazione rischia l'inammissibilità.
  • Il mandato di arresto europeo è considerato un atto 'già formato' e la necessità di traduzione va valutata alla luce della presenza di atti equipollenti e del concreto bisogno dimostrato dalla parte interessata.
  • Il diritto alla traduzione per l'imputato opera solo se costui non conosce la lingua italiana e richiede espressamente e motivatamente la traduzione (art.143 c.p.p.); la prova della conoscenza della lingua può essere desunta dagli atti.
  • La parte che lamenta la mancanza di traduzione deve indicare le ragioni per cui la traduzione è plausibilmente utile e illustrare il pregiudizio concreto subito dalla sua assenza; in mancanza la censura è generica e inammissibile.
  • Sollevare nuove questioni procedurali o di fatto solo in sede di legittimità è rischioso: la Corte di cassazione non ammette censure proposte per la prima volta in questa sede.

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