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Ordinanza

Ordinanza n. 1241/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato

Giustizia amministrativa202511116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, senza definire nel merito il ricorso avverso il silenzio. La decisione rileva l'avvenuta fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica, circostanza ritenuta incompatibile con la concessione della misura cautelare richiesta. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il giudice ha dichiarato la propria giurisdizione e competenza.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio/inadempimento/rigetto dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di attivazione della procedura per il rilascio di un visto d'ingresso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso volto alla declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un atto espresso sulla domanda di attivazione della procedura per il rilascio di un visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato. In via incidentale ha chiesto la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'Ambasciata d'Italia a Islamabad si sono costituiti in giudizio. Dal testo non emergono ulteriori motivi di ricorso né una specifica articolazione dei presupposti cautelari dedotti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del procedimento cautelare amministrativo; l'istanza è stata respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazione

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