Cassazione Penale, Sentenza n. 35300/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 625-bis c.p.p. deducendo un "errore di fatto" (errore percettivo) della Corte di Cassazione che aveva ritenuto non consentito un motivo relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e dei benefici di legge, sostenendo che tale questione fosse comunque dedotta nei motivi di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha motivato che non sussiste un errore di fatto: la richiesta dei benefici (menzionata solo a pagina 3 dell'atto di appello) non era accompagnata da ragioni o motivi e non era stata formalmente indicata tra gli oggetti dell'appello, né è risultata inclusa nelle conclusioni dopo la discussione d'appello. Pertanto la questione non poteva essere oggetto di ricorso in cassazione. La Corte ha inoltre osservato che, al più, poteva trattarsi di una questione di diritto o di genericità della richiesta, ma non di un errore percettivo rilevabile ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.; ha fatto richiamo anche all'impossibilità di ricorrere all'art. 597, comma 5 c.p.p. nelle presenti condizioni. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio per l'errore di fatto richiede un errore percettivo immediatamente e oggettivamente rilevabile negli atti; non è applicabile agli errori di giudizio o di diritto. L'omesso esame di un motivo dà luogo a errore di fatto solo se derivante da vera e propria svista materiale immediatamente visibile con semplice controllo del ricorso.
art. 597, comma 5 cod. proc. pen.
Riferimento rispetto alle conseguenze della mancata formalizzazione nelle conclusioni: la Corte ha ritenuto che, non essendo la richiesta stata neppure inserita nelle conclusioni dopo la discussione, non fosse possibile invocare la disciplina di questa norma secondo l'interpretazione restrittiva delle Sezioni Unite.
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018 (Salerno)
Interpretazione richiamata in relazione all'art. 597, comma 5: sottolinea i limiti di utilizzazione della disciplina delle conclusioni per far valere questioni non adeguatamente dedotte in motivi di impugnazione.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U, n. 18651/2015, n. 16103/2002 e altre richiamate)
Richiama i principi consolidati sull'errore di fatto: distinzione tra errore percettivo (contenuto nel rimedio di cui all'art. 625-bis) ed errori di giudizio o di diritto (non coperti dal rimedio); onere della parte di dimostrare la decisività e l'evidenza dell'errore percettivo.
Massime di principio
- Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è afferente a errori percettivi immediatamente rilevabili negli atti; non può essere usato per criticare valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.
- Per far valere la mancata concessione di benefici (es. sospensione condizionale) in sede di appello occorre dedurre espressamente e motivare la questione nei mezzi di impugnazione e includerla nelle conclusioni; una mera menzione apodittica è insufficiente.
- L'omesso esame di un motivo da parte del giudice di legittimità costituisce errore di fatto solo se l'omissione derivi da una svista materiale immediatamente verificabile con il semplice esame degli atti; altrimenti la censura va qualificata come errore di giudizio.
- Se una richiesta non è stata formalizzata né nei motivi né nelle conclusioni d'appello, difficilmente potrà essere recuperata in cassazione invocando strumenti procedurali che presuppongono la sua formale prospettazione in sede di merito.
- In casi simili è prudente: 1) inserire chiaramente ogni richiesta di benefici tra i punti dell'appello; 2) esporre motivazioni e argomentazioni a sostegno; 3) riportare la stessa richiesta nelle conclusioni al termine della discussione per evitare eccezioni di inammissibilità.
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