Cassazione Civile, Ordinanza n. 30506/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. 633/1972 per l'anno d'imposta 2004. L'Ufficio aveva recuperato somme dichiarate ma non versate a titolo di IVA, IRAP e ritenute, e aveva inoltre disconosciuto un credito d'imposta per incrementi occupazionali ex art. 7, comma 10, L. 388/2000, ritenuto indebitamente compensato perché non esposto nel quadro RU della dichiarazione. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l'annullamento della cartella; il giudice d'appello aveva confermato, ritenendo che la pretesa fosse discutibile quanto all'an e al quantum e richiedesse un avviso di accertamento motivato. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, sostenendo che il controllo automatizzato consente l'iscrizione a ruolo quando si tratti di dati emergenti dalla dichiarazione e di meri errori materiali o di calcolo, senza necessità di valutazioni ulteriori o di specifica motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che la cartella emessa all'esito di controllo automatizzato/formale è legittima quando riguarda errori materiali o di calcolo emergenti ictu oculi dai dati dichiarati, e che il mero richiamo alla dichiarazione è sufficiente perché il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa. Ha inoltre precisato che anche il disconoscimento di un credito d'imposta può essere effettuato con tale procedura se il controllo è cartolare e non richiede valutazioni giuridiche. Poiché nella fattispecie l'Ufficio si era limitato a recuperare imposte dichiarate e non versate e a rettificare un credito indebitamente compensato sulla base dei dati dichiarativi, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Sicilia, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
consente il controllo automatizzato e l'iscrizione a ruolo per errori materiali o di calcolo emergenti dalla dichiarazione, senza bisogno di un avviso di accertamento motivato quando non siano necessarie valutazioni ulteriori.
art. 54-bis d.P.R. 633/1972
consente, in materia IVA, il controllo automatizzato dei dati dichiarativi e la diretta iscrizione a ruolo delle somme dovute quando il rilievo sia cartolare.
art. 7, comma 10, L. 388/2000
è la norma istitutiva del credito d'imposta per incrementi occupazionali; il credito può essere disconosciuto in sede di controllo automatizzato se la verifica è puramente documentale e risulta non esposto nel quadro RU.
art. 360 n.3 c.p.c.
è il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In tema di controllo automatizzato delle dichiarazioni tributarie, la cartella di pagamento è legittimamente emessa senza avviso di accertamento motivato quando la pretesa derivi da dati già contenuti nella dichiarazione e da meri errori materiali o di calcolo immediatamente percepibili.
- La motivazione della cartella emessa all'esito di controllo cartolare può essere assolta mediante il richiamo alla dichiarazione del contribuente, poiché il destinatario è già in grado di comprendere i presupposti della pretesa fiscale.
- Il disconoscimento di un credito d'imposta è compatibile con la procedura ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 quando la verifica non richiede valutazioni giuridiche o discrezionali ma soltanto un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione.
- Quando l'Ufficio si limita a recuperare imposte dichiarate e non versate o a correggere la compensazione di un credito non risultante correttamente dalla dichiarazione, l'attività di rettifica rientra nel controllo automatizzato e non richiede un procedimento accertativo ordinario.
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