Cassazione Civile, Ordinanza n. 31016/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 119/2018 e, rilevata l'assenza di una nuova istanza di trattazione, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi del comma 13 della medesima disposizione. Ha inoltre disposto che le spese del giudizio estinto restino a carico di chi le ha anticipate, compensando le spese di lite e non ravvisando i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento ICI per le annualità 2006-2008, impugnato dalla società contribuente con esito favorevole in primo e secondo grado. Il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, mentre la società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato con un motivo. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente presentava istanza di sospensione e poi di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. 119/2018, allegando la documentazione del pagamento necessario al perfezionamento della definizione; non veniva però presentata alcuna nuova istanza di trattazione.
Norme richiamate
art. 6 del D.L. 119/2018
L'adesione alla definizione agevolata, se accompagnata dal pagamento previsto e in mancanza di nuova istanza di trattazione, comporta l'estinzione del giudizio; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso i presupposti per imporre alla parte ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In presenza di una valida adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge speciale e del relativo pagamento, il giudizio di legittimità si estingue se non viene proposta una nuova istanza di trattazione.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
- Quando il processo si estingue per una causa che impedisce la decisione nel merito, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
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