Sentenza n. 249/2026 - Bari, Sezione U
per l'annullamento “- della determina del Direttore Generale di Puglia Sviluppo spa n. 25/2020, avente ad oggetto la concessione delle agevolazioni della Misura TECNONIDI della Regione Puglia, comunicata con mail pec del 30.10.2020 (doc. n. 1 allegato al ricorso); - della comunicazione di Puglia Sviluppo spa trasmessa con mail pec del 06.05.2020 (doc. n. 2 allegato al ricorso); - della comunicazione di Puglia Sviluppo spa trasmessa con mail pec del 08.05.2020 e dell'allegata relazione (doc. n. 3); - ove occorra, della relazione tecnica del 17.03.2020 a firma dell'esperto nominato da Puglia Sviluppo per la valutazione della congruità delle spese immateriali sostenute dalla ricorrente (doc. n. 4); - ove occorra, della mail pec trasmessa in data 29.07.2020 dall'esperto nominato a Puglia Sviluppo in ordine all'istanza di riesame dell'istruttoria presentata dalla ricorrente (doc. n. 5); - ove occorra, delle osservazioni di Puglia Sviluppo spa del 21.09.2020 sull'istanza di riesame dell'istruttoria presentata dalla ricorrente (doc. n. 6); - ove occorra, degli artt. 5, comma 9 e 17, comma 12 dell'Avviso Tecnonidi, nei termini indicati nel ricorso (doc. n. 7); - ove occorra, dei paragrafi 4 e 5 della Guida per la rendicontazione (Fondo Tecnonidi) di Puglia Sviluppo, nei termini indicati nel ricorso (doc. n. 8); - di ogni ulteriore atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina di concessione definitiva delle agevolazioni Tecnonidi, nella parte in cui ha ridotto o escluso alcune spese rendicontate e ha imputato integralmente le riduzioni alla quota di contributo a fondo perduto
Esito
Favorevole al resistente (gestore delle agevolazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determina di Puglia Sviluppo e gli atti istruttori e presupposti relativi alla concessione delle agevolazioni della Misura Tecnonidi, deducendo violazione e falsa applicazione dell'avviso pubblico, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, dell'art. 2359 c.c. e degli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per carenza istruttoria e motivazionale, illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. In particolare, ha contestato: il mancato riconoscimento di euro 40.000 per la consulenza di Daisvnet s.c. a r.l.; la riduzione da euro 6.000 a euro 2.000 della consulenza dell'Università di Foggia; il mancato riconoscimento di euro 30.000 per la consulenza di Comesis s.r.l.; il mancato riconoscimento di euro 10.000 per la fornitura di Fotolito 38 s.r.l. La ricorrente ha inoltre sostenuto che le riduzioni avrebbero dovuto essere ripartite proporzionalmente tra la quota di contributo a fondo perduto e quella di prestito rimborsabile, anziché essere imputate integralmente alla prima.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto congrua e non adeguatamente superata la motivazione con cui Puglia Sviluppo ha escluso o ridotto le spese. La consulenza Daisvnet non è stata ammessa perché il report era privo di base scientifica, dati della ricerca, specifica analisi del prodotto e documentazione idonea a dimostrare la realizzazione dei deliverable formativi; mancavano inoltre registri, ore di docenza e materiale didattico. La spesa per l'Università di Foggia è stata ridotta perché la relazione consisteva in una ricerca bibliografica generica, senza riferimento al progetto, al prodotto Mastromandorlo, al miglioramento della shelf-life o all'acquisizione di know-how rilevante. La spesa per Comesis è stata esclusa perché estranea al piano di sviluppo approvato, riferita solo parzialmente ai prodotti agevolati e non idonea a conseguire un prodotto migliorato rispetto allo stato dell'arte. La spesa per Fotolito 38 è stata esclusa perché il fornitore non risultava abilitato, in ragione dell'incoerenza del codice di attività con la fornitura richiesta, ai sensi dell'art. 17 dell'avviso. Il Collegio ha qualificato le valutazioni relative a funzionalità e congruità delle spese come tecnico-discrezionali e ha escluso illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, difetto istruttorio o violazione della proporzionalità. Ha inoltre respinto la censura sulla ripartizione delle riduzioni, ritenendo legittima l'imputazione integrale alla quota a fondo perduto in base all'art. 16, comma 3, del contratto di concessione provvisoria, sottoscritto senza riserve dalla beneficiaria e non contestato in giudizio. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
paragrafi 1, 2, 5, 15, 17 e 18 dell'Avviso pubblico Tecnonidi
Le spese agevolabili devono essere pertinenti, congrue, funzionali al programma approvato e coerenti con gli obiettivi di trasformazione di idee di ricerca innovative in prodotti e servizi commercializzabili.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione degli atti di riduzione o esclusione delle spese è sufficiente quando espone in modo puntuale le ragioni tecniche e istruttorie che rendono i costi non pertinenti, non congrui o non funzionali al programma agevolato.
art. 17 dell'Avviso Tecnonidi
La spesa può essere esclusa quando il fornitore non risulta abilitato o non presenta un codice di attività coerente con la prestazione o fornitura rendicontata.
art. 16, comma 3, del contratto di concessione provvisoria delle agevolazioni
La clausola contrattuale, accettata senza riserve dalla beneficiaria, legittima l'imputazione integrale delle riduzioni di spesa alla quota di contributo a fondo perduto; la clausola non contestata in giudizio costituisce fondamento della scelta amministrativa.
art. 3 Cost.
Non risultano violati il principio di uguaglianza e ragionevolezza, poiché le valutazioni amministrative sono state ritenute coerenti con la documentazione e con gli obiettivi della misura agevolativa.
art. 97 Cost.
Il buon andamento e l'imparzialità non risultano lesi in presenza di un'istruttoria adeguata e di valutazioni tecnico-discrezionali congruamente motivate.
Massime di principio
- Nella verifica della rendicontazione di agevolazioni pubbliche, l'amministrazione può escludere o ridurre le spese quando la documentazione prodotta non dimostri in modo verificabile la pertinenza, la congruità e la funzionalità dei costi rispetto al programma di investimento approvato.
- Le valutazioni amministrative sulla funzionalità e congruità delle spese rendicontate hanno natura tecnico-discrezionale e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento, difetto di istruttoria o carenza motivazionale; non è sufficiente una diversa valutazione tecnica del beneficiario.
- Un report presentato per dimostrare una consulenza di ricerca o formazione non è rendicontabile se manca di base scientifica, dati dell'attività svolta, specifica riferibilità al progetto, prova dei deliverable contrattuali e documentazione dell'attività formativa, quali registri, ore di docenza o materiali didattici.
- Una spesa può essere esclusa dal finanziamento quando la prestazione si riferisce genericamente all'attività dell'impresa, anziché al progetto agevolato, oppure quando non dimostra un effettivo trasferimento di know-how, un miglioramento del prodotto o il conseguimento degli obiettivi innovativi della misura.
- La modalità di imputazione delle riduzioni di spesa tra le diverse componenti dell'agevolazione può essere disciplinata dal contratto di concessione; la clausola contrattuale espressamente accettata senza riserve dal beneficiario può fondare la scelta amministrativa, se non viene specificamente contestata.
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