Sentenza n. 1064/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare il ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune a rilasciare a favore del ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ditta Individuale Signor Massimo Biondetti il 18/3/2024: Deliberazione di Giunta del Comune di Pietrasanta n. 486 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto «DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE AL 31/12/2023 AI SENSI DELLA VERSIONE ORIGINARIA DELL'ART. 3, COMMA 3, L. 5 AGOSTO 2022, N. 118 (“LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021”). ATTO DI INDIRIZZO»; Determinazione Dirigenziale del Comune di Pietrasanta - Direzione Area Servizi del Territorio e alle Imprese – Ufficio Demanio del 29 dicembre 2023, n. 2319, recante ad oggetto «DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE AL 31 DICEMBRE 2023 AI SENSI DELLA VERSIONE ORIGINARIA DELL'ART. 3, COMMA 3, L. 5 AGOSTO 2022, N. 118 (“LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021”)»; Determinazione Dirigenziale del Comune di Pietrasanta - Direzione Area Servizi del Territorio e alle Imprese – Ufficio Demanio del 22 febbraio 2024, n. 308, recante ad oggetto «AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE UFFICIO PROPONENTE: DEMANIO OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2319 DEL 29.12.2023 AVENTE AD OGGETTO "DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE AL 31/12/2023 AI SENSI DELLA VERSIONE ORIGINARIA DELL'ART. 3, COMMA 3, L. 5 AGOSTO 2022, N. 118 (“LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021”)." – PRECISAZIONI»; Determinazione Dirigenziale del Comune di Pietrasanta - Direzione Area Servizi del Territorio e alle Imprese – Ufficio Demanio del 9 dicembre 2023, n. 2216, recante ad oggetto «RIDETERMINAZIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AI SENSI DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118 – PRESA D'ATTO»; Nota del Comune di Pietrasanta – Ufficio Demanio Marittimo del 1° febbraio 2023, id 1611988, recante ad oggetto «DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2216 DEL 19 DICEMBRE 2022. PRECISAZIONI»; NONCHÉ PER ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare il ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Pietrasanta a rilasciare a favore del ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DITTA INDIVIDUALE SIGNOR MASSIMO BIONDETTI il 14\3\2025 : Deliberazione di Giunta del Comune di Pietrasanta 30 dicembre 2024 n. 486, recante ad oggetto «Differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166 - indirizzi»; Determinazione Dirigenziale – Area Servizi del Territorio e alle Imprese – SUAP 31 dicembre 2024 n. 2169, recante ad oggetto «Differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166»; Determinazione Dirigenziale – Area Servizi del Territorio e alle Imprese – Demanio 26 febbraio 2025 n. 309, recante ad oggetto «Avvio del procedimento volto alla pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento in concessione di aree demaniali marittime»; NONCHÉ PER ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un’attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l’art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dall’art. 1 lett. a) n. 1 del d.l. 16 settembre 2024 n. 131, nella parte in cui dispone la cessazione dell’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 settembre 2027; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Pietrasanta a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali di differimento e rideterminazione della scadenza della concessione demaniale marittima, nonché avvio del procedimento per la pubblicazione dei bandi di gara
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti del Comune di Pietrasanta relativi alla durata e alla scadenza della concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative. Ha sostenuto che il rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, fosse un rapporto pluriennale di durata indefinita e non fosse quindi soggetto ai principi di trasparenza ed evidenza pubblica elaborati dalla Corte di giustizia, alla direttiva 2006/123/CE, alla cessazione dell'efficacia prevista dall'art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 e ai principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Ha inoltre chiesto, previa disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e rimessione alla Corte costituzionale, l'accertamento del diritto al rinnovo senza soluzione di continuità dei titoli concessori. I motivi aggiunti hanno riguardato ulteriori atti comunali adottati tra il 2022 e il 2025, concernenti il differimento della scadenza fino al 30 settembre 2027 e l'avvio delle procedure di gara.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Alla pubblica udienza il difensore del ricorrente ha confermato il venir meno dell'interesse alla decisione; il Comune aveva già preso atto della sopravvenuta improcedibilità. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le censure relative alla durata della concessione, alla compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione, ai rinvii pregiudiziali e alle questioni di legittimità costituzionale. Le spese sono state compensate in ragione della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 118
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla cessazione dell'efficacia delle concessioni demaniali marittime, ma non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
Direttiva 2006/123/CE
La direttiva è stata invocata dal ricorrente per sostenerne l'inapplicabilità al rapporto concessorio, senza che il giudice si sia pronunciato sulla questione.
artt. 49, 56 e 63 TFUE
Le norme sono state richiamate quale parametro per chiedere la disapplicazione della normativa nazionale, ma non sono state applicate dal TAR, che ha definito il giudizio per improcedibilità.
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
La disposizione è stata invocata a tutela della posizione patrimoniale del concessionario, senza esame di merito.
art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.
È stato indicato dal ricorrente come fondamento delle domande di accertamento e condanna, non esaminate a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 36 cod. nav.
È stato richiamato quale base normativa dei titoli concessori richiesti dal ricorrente; la relativa domanda non è stata decisa nel merito.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara il venir meno dell'interesse alla decisione e tale sopravvenuta carenza di interesse risulta condivisa o non contestata dalla parte resistente, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili, senza esame delle questioni di merito.
- La complessità dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio in caso di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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