Cassazione Penale, Ordinanza n. 04942/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 6 marzo 2025, deducendo un unico motivo: la mancata riqualificazione del fatto da ricettazione a furto ai sensi dell'art. 624 c.p. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la condotta dovesse essere ricondotta al reato presupposto anziché alla ricettazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo non introduceva una critica autonoma e specifica alla motivazione d'appello, limitandosi a riproporre questioni già dedotte e disattese in sede di merito, e quindi risultava solo apparente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla mancata riqualificazione fosse non specifica, perché meramente reiterativa dei motivi già respinti in appello. Nel merito, ha inoltre osservato che il rinvenimento presso l'abitazione in uso all'imputata di beni provento di furto, unito alla mancata specifica giustificazione della loro provenienza, consente di fondare il dolo di ricettazione; la sola e generica ammissione di aver commesso il delitto presupposto, senza ulteriori riscontri idonei a sostenere l'ipotesi alternativa, non basta a riqualificare il fatto come furto. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Richiamato come possibile qualificazione alternativa del fatto (furto), ma la Corte esclude che la mera ammissione del delitto presupposto, senza riscontri specifici, imponga la riqualificazione dalla ricettazione al furto.
art. 648 c.p.
La decisione riguarda la ricettazione e ribadisce che il dolo può desumersi dal rinvenimento presso l'abitazione dell'imputata di beni di provenienza furtiva e dalla mancata spiegazione specifica della loro provenienza.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere una critica argomentata alla sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già formulate in appello e già disattese integra un motivo apparente e può determinare l'inammissibilità.
- Ai fini della configurabilità della ricettazione, il dolo può essere desunto dal possesso di beni di provenienza delittuosa e dalla mancata specifica giustificazione della loro provenienza, senza necessità di una prova positiva ulteriore.
- La sola ammissione generica di aver commesso il reato presupposto non è di per sé sufficiente a imporre la riqualificazione del fatto in furto, se mancano ulteriori elementi decisivi che sorreggano tale diversa ricostruzione.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04859/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04864/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04865/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04866/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04867/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04869/2026 del 06/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →