Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 56/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di revoca del Nulla Osta all’ingresso emesso dallo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Napoli nell’ambito della pratica n. PNA/ L/Q/2023/101372 protocollato al n. 0183478 del 06.05.2025 e notificato in data 11.08.2025; - degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, anche se non conosciuti, che risultino lesivi degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202506599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso emessa dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Napoli

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Napoli e gli atti connessi del procedimento. Nella fase cautelare ha dedotto l’illegittimità della revoca, valorizzando la sopravvenienza di un nuovo rapporto di lavoro, documentata in giudizio. Il giudice ha rilevato che tale circostanza avrebbe dovuto essere considerata dall’Amministrazione, secondo la giurisprudenza del TAR richiamata nell’ordinanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti, sulla base del sommario esame proprio della fase cautelare, i presupposti per la tutela richiesta. In particolare, ha attribuito rilievo alla documentata disponibilità di un nuovo lavoro da parte del ricorrente, ritenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto tenerne conto nel procedimento relativo alla revoca del nulla osta. L’istanza cautelare è stata pertanto accolta ed è stata sospesa l’efficacia dell’atto impugnato. La trattazione di merito è stata fissata all’udienza pubblica dell’8 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della tutela cautelare incidentale; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la documentata sopravvenienza di un nuovo rapporto di lavoro del cittadino straniero costituisce una circostanza rilevante ai fini della valutazione della legittimità e dell’efficacia della revoca del nulla osta all’ingresso e deve essere considerata dall’Amministrazione.
  • La mancata considerazione, da parte dell’Amministrazione, di una sopravvenienza lavorativa documentata può giustificare, all’esito del sommario esame cautelare, la sospensione dell’efficacia del provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.