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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04873/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da una verifica fiscale su una società residente, attiva nella produzione e distribuzione di oli alimentari e titolare dei marchi Filippo Berio e Sagra, con contestazioni relative a IRES, IRAP, ritenute e IVA per un annualità d’imposta indicata negli atti. L’Amministrazione ha emesso avvisi di accertamento contestando: 1) in tema di transfer pricing, il mancato riaddebito a due controllate estere dei costi sostenuti dalla capogruppo per tutela e promozione del marchio Filippo Berio, assumendo che tali rapporti infragruppo fossero regolati a valori non di mercato; 2) l’indeducibilità di costi per servizi di consulenza legale ritenuti non inerenti, perché asseritamente riferibili all’esclusivo interesse delle controllate; 3) la violazione della disciplina dei costi black list per operazioni con soggetti domiciliati in Stati a fiscalità privilegiata. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente; la CTR aveva poi rigettato l’appello principale dell’Agenzia e accolto l’appello incidentale della società. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto tre motivi: violazione delle norme su transfer pricing e onere della prova, lamentando che la CTR avesse preteso una prova ulteriore rispetto all’esistenza di transazioni infragruppo a valori non di mercato; violazione della norma sull’inerenza dei costi, per avere la CTR ritenuto deducibili i compensi per consulenza legale senza adeguata verifica della loro riferibilità all’attività d’impresa; nullità della sentenza per omessa pronuncia e difetto di motivazione sul capo relativo ai costi black list.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la CTR, pur con una formulazione non perfettamente corretta su un passaggio motivazionale, non si fosse discostata dai principi di diritto in materia di transfer pricing e avesse comunque svolto un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, fondato sull’inattendibilità delle società comparabili e sui componenti straordinari di reddito. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva affermato in modo assertivo l’inerenza dei costi legali senza verificare se la società avesse provato e documentato la concreta destinazione dei costi all’attività d’impresa. Ha accolto anche il terzo motivo, perché la sentenza impugnata non conteneva alcuna specifica pronuncia sul rilievo relativo ai componenti negativi di reddito derivanti da operazioni con imprese domiciliate in Stati a fiscalità privilegiata. La sentenza di appello è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986

    "I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; [...]"

    In materia di transfer pricing l’Amministrazione deve provare che le transazioni infragruppo siano avvenute a un prezzo inferiore al valore normale di mercato; non è richiesta la prova dell’intento elusivo, mentre il contribuente può dimostrare la conformità ai valori di mercato.

  • art. 9, comma 3, d.P.R. n. 917/1986

    Il valore normale va determinato secondo il prezzo praticato per beni o servizi analoghi in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione e, in mancanza, nel tempo e luogo più prossimi, potendosi utilizzare anche listini, tariffe e altri mezzi di prova.

  • art. 2697 c.c.

    Il riparto dell’onere probatorio segue il principio di vicinanza della prova: in tema di transfer pricing spetta all’Amministrazione dimostrare il prezzo non di mercato; in tema di deducibilità dei costi spetta al contribuente provare l’inerenza del costo.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle presunzioni, ma la Corte non fonda la decisione su una specifica applicazione autonoma della norma.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto delle presunzioni, ma la Corte non fonda la decisione su una specifica applicazione autonoma della norma.

  • art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    La deducibilità dei costi richiede il requisito dell’inerenza all’attività di impresa; la prova della concreta destinazione del costo all’attività imprenditoriale grava sul contribuente.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La decisione deve contenere una motivazione effettiva sui capi devoluti; l’omessa pronuncia o la mancanza di motivazione su uno specifico capo integra vizio di sentenza.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve essere sorretta da motivazione; l’assenza di motivazione sul capo decisorio rileva come nullità della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; l’omessa decisione su un motivo/capo devoluto integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale usato per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge, ma il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché in realtà mirava a una rivalutazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale usato per il vizio di nullità della sentenza, accolto in relazione all’omessa pronuncia/motivazione sul capo relativo ai costi black list.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria della controricorrente nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • In tema di transfer pricing, l’Amministrazione finanziaria deve provare l’esistenza di transazioni infragruppo a valori inferiori al normale, secondo il metodo di comparazione concretamente prescelto; il contribuente può contrastare la ripresa dimostrando la congruità dei prezzi e la correttezza dei comparables utilizzati.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una diversa ricostruzione del materiale istruttorio quando il giudice di merito ha già motivato in modo non illogico sulle comparazioni, sui periodi considerati e sulle rettifiche necessarie.
  • Ai fini della deducibilità dei costi, l’inerenza va intesa come riferibilità del costo all’attività d’impresa; grava sul contribuente l’onere di provare e documentare il fatto giustificativo, la natura del costo e la sua concreta destinazione alla produzione.
  • La motivazione di merito che si limiti ad affermare apoditticamente l’inerenza di un costo, senza verificare la prova della sua riferibilità all’impresa, è censurabile in cassazione per violazione della disciplina sulla deducibilità.
  • L’omessa pronuncia o la mancanza di motivazione su uno specifico capo di gravame determina nullità della sentenza e impone la cassazione con rinvio al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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