Sentenza del 17/06/2016 n. 12564 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2002, contenente pretese per IVA, IRPEF, IRAP, ritenute alla fonte e sanzioni. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato la cartella ritenendo non adeguatamente assolto l'obbligo di motivazione, poiché la descrizione degli imponibili non consentiva di individuare con precisione il periodo d'imposta, il procedimento seguito e le modalità di calcolo degli interessi. Aveva inoltre esaminato il tema della sottoscrizione della cartella e dell'indicazione del responsabile del procedimento, escludendo invece che la mancata comunicazione dell'avviso bonario determinasse l'illegittimità dell'atto. Equitalia ha impugnato la sentenza con sei motivi, sostenuta dall'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte di Cassazione non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla validità della cartella. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Equitalia perché non era stata depositata la copia notificata a S.A. e non era stata provata la notifica del ricorso. Il controricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato riqualificato come ricorso incidentale adesivo, ma anch'esso è stato dichiarato inammissibile perché non risultava notificato al contribuente e perché privo di autosufficienza, limitandosi a richiamare i motivi del ricorso principale ormai inammissibile. Non sono state liquidate spese, considerate le autonome soccombenze.
Norme richiamate
Legge n. 31 del 2008, art. 36, comma 4-ter
La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto applicabile la disposizione sopravvenuta al tema della sottoscrizione delle cartelle, escludendo la nullità ma ritenendo possibile l'annullamento dell'atto.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 2
La norma è stata richiamata in relazione all'obbligo della cartella di indicare il responsabile del procedimento.
Art. 370, comma 1, c.p.c.
La Corte ha utilizzato la norma per distinguere il controricorso, volto a contraddire il ricorso, dal controricorso dell'Agenzia, che sosteneva invece la posizione della ricorrente ed è stato quindi qualificato come ricorso incidentale adesivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il rispetto degli adempimenti formali, soprattutto la prova della notifica alle parti e il deposito della copia notificata del ricorso, è essenziale: la loro omissione può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Un atto processuale dell'amministrazione che non si limiti a difendere la propria posizione, ma sostenga il ricorso di un'altra parte, può essere riqualificato come ricorso incidentale adesivo e deve rispettare i relativi requisiti di ammissibilità.
- Il ricorso incidentale deve essere autosufficiente: non è sufficiente richiamare integralmente i motivi di un ricorso principale, soprattutto quando quest'ultimo sia stato dichiarato inammissibile.
- La mancata comunicazione dell'avviso bonario non determina automaticamente l'illegittimità della cartella, se non viene dimostrata una concreta lesione dei diritti di difesa del contribuente.
- Una cartella di pagamento deve consentire al contribuente di comprendere con sufficiente precisione il periodo d'imposta, i criteri di calcolo della pretesa e degli interessi e il procedimento seguito; carenze motivazionali sostanziali possono giustificarne l'annullamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 giu 2016Sentenza del 17/06/2016 n. 620 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 17 giu 2016Sentenza del 17/06/2016 n. 1601 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 17 giu 2016Sentenza del 17/06/2016 n. 1701 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 17 giu 2016Sentenza del 17/06/2016 n. 1721 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 17 giu 2016Sentenza del 17/06/2016 n. 3946 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 17 giu 2016Sentenza del 17/06/2016 n. 5322 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →