Sentenza n. 8193/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento n. 1354 del 15.09.2025 notificato il 09.10.2025 – e relativo alla pratica n. 20250006035- avente ad oggetto il diniego di rilascio del visto di studio ad istanza del Sig. Khan Azeem presso il Consolato d’Italia di Karachi – Pakistan.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del visto di studio adottato dal Consolato d’Italia di Karachi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di studio chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti, rilasciata all’estero senza le formalità necessarie, e ha comunque chiesto il rigetto nel merito. Il TAR ha rilevato d’ufficio il possibile vizio della procura: il documento, redatto in italiano e inglese, recava la sottoscrizione del ricorrente e un timbro con la dicitura “Notary Public”, ma non attestava né l’identificazione preventiva del sottoscrittore né la sottoscrizione resa in presenza del pubblico ufficiale. Il ricorrente non risultava inoltre abilitato a difendersi personalmente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare la legittimità del diniego del visto. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 12 della l. 218/1995, la procura utilizzata in un giudizio amministrativo italiano sia soggetta alla legge processuale italiana anche se rilasciata all’estero. In base agli artt. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. e 83 c.p.c., la procura speciale deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata; l’autenticazione, ai sensi dell’art. 2703 c.c., richiede l’accertamento dell’identità del sottoscrittore e la sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale. Il semplice timbro “Notary Public”, privo di tali attestazioni, non è stato ritenuto sufficiente. La procura invalida comporta, in senso giuridico, la mancanza della sottoscrizione del ricorso e quindi la nullità dell’atto introduttivo ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a., con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 35 c.p.a. Il vizio non è stato ritenuto sanabile mediante l’art. 182, comma 2, c.p.c., poiché tale disposizione non costituisce principio generale applicabile al processo amministrativo ed è incompatibile con la disciplina del c.p.a., né mediante rimessione in termini. Per i ricorsi notificati dopo la pubblicazione della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 non sussiste, infatti, un’oggettiva incertezza normativa idonea a giustificare l’errore scusabile. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione e la prossimità temporale della pronuncia dell’Adunanza Plenaria.
Norme richiamate
art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218
Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana
La procura utilizzata in un giudizio svoltosi in Italia, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale; la sottoscrizione giuridicamente rilevante è quella della parte abilitata a stare in giudizio personalmente oppure del difensore munito di valida procura.
art. 83 c.p.c.
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata
La procura speciale alle liti deve essere conferita nelle forme solenni previste dalla disposizione, applicabile anche al processo amministrativo.
art. 2703 c.c.
l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive
L’autenticazione richiede entrambe le attestazioni relative all’identificazione preventiva del sottoscrittore e alla sottoscrizione resa in presenza del pubblico ufficiale.
art. 35, comma 1, c.p.a.
Il difetto che impedisce la valida instaurazione del giudizio può essere rilevato d’ufficio e conduce a una pronuncia di rito.
art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
È nullo il ricorso privo di sottoscrizione; la procura invalida determina, in senso giuridico, la mancanza della sottoscrizione del difensore richiesta per il ricorso amministrativo.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della sanatoria dei difetti di rappresentanza o assistenza non è espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo ed è incompatibile con la struttura del rito amministrativo.
art. 60 c.p.a.
La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata in sede di esame dell’istanza cautelare, previo avviso alle parti.
art. 73 c.p.a.
Il giudice deve avvisare le parti del possibile rilievo d’ufficio della questione decisiva e della possibile definizione mediante sentenza semplificata.
art. 99 c.p.a.
Il principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria vincola la decisione delle sezioni nei limiti richiamati dalla sentenza.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo italiano, la procura alle liti rilasciata all’estero è soggetta, quanto ai requisiti processuali rilevanti nel giudizio, alla disciplina italiana e deve rispettare le forme previste per la procura speciale.
- L’autenticazione della procura speciale richiede che dal documento risultino l’identificazione preventiva del sottoscrittore da parte del pubblico ufficiale e la sottoscrizione apposta in sua presenza; un timbro notarile privo di tali elementi non è sufficiente.
- Nel processo amministrativo la nozione di sottoscrizione del ricorso è giuridica e non meramente materiale: essa presuppone la sottoscrizione della parte abilitata a stare in giudizio personalmente oppure quella del difensore munito di valida procura speciale.
- La mancanza di una valida procura speciale rende il ricorso privo della sottoscrizione richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. e ne determina la nullità ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), con conseguente inammissibilità del giudizio.
- L’art. 182, comma 2, c.p.c. non è applicabile come principio generale al processo amministrativo e non consente di sanare successivamente una procura inizialmente invalida o inesistente, anche perché la procura deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso.
- La rimessione in termini per errore scusabile è eccezionale e non è giustificata per ricorsi notificati dopo la pubblicazione di una pronuncia dell’Adunanza Plenaria che abbia chiarito i requisiti della procura e l’insanabilità del relativo vizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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