Ordinanza n. 1891/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 1199/2016 emesso dal Tribunale di Palermo
Esito
La controversia
Il giudizio concerne l’ottemperanza al giudicato discendente da due decreti ingiuntivi emessi da tribunali civili. Con sentenza n. 2101/2024 il TAR aveva accolto parzialmente il ricorso, dichiarando l’obbligo del Co.In.R.E.S. di ottemperare al Decreto Ingiuntivo n. 1199/2016 e nominando, in caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta. Il commissario, dopo la delega dell’incarico a un’avvocata in sostituzione del precedente ausiliario posto in quiescenza, ha riferito di non aver potuto completare l’attività entro il termine assegnato, a causa della chiusura dei conti di tesoreria precedentemente intestati all’ente e del rifiuto del legale rappresentante di indicare gli istituti bancari presso i quali risultavano accesi conti intestati al Co.In.R.E.S. e riferibili alla Gestione Straordinaria. Il commissario ha chiesto quindi istruzioni al Tribunale, anche in relazione alla prospettata separazione tra gestione liquidatoria e gestione straordinaria.
La decisione
Il TAR ha fornito chiarimenti nell’ambito del giudizio di ottemperanza e ha riaffermato l’obbligo del Co.In.R.E.S. in liquidazione di indicare, tramite il legale rappresentante e il personale in servizio, gli istituti di credito presso i quali sono accesi conti intestati all’ente e riferibili alla Gestione Straordinaria. Tali informazioni devono consentire al commissario ad acta di eseguire il Decreto Ingiuntivo n. 1199/2016 secondo le modalità già indicate nell’ordinanza n. 297/2026, compresa, se necessario, l’emissione di mandati di pagamento sulle somme solo formalmente riferibili alla Gestione Straordinaria, purché non vincolate per l’espletamento di servizi locali indispensabili. Il giudice ha sottolineato che il commissario ad acta è longa manus del giudice amministrativo e che le amministrazioni sono obbligate a conformarsi alle decisioni giudiziarie. Ha inoltre richiamato la possibile rilevanza penale di condotte volutamente dilatorie od ostruzionistiche, ai sensi degli artt. 328 e 388 c.p. Il commissario è stato autorizzato e incaricato di acquisire le informazioni necessarie e gli è stato assegnato un nuovo termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per procedere all’esecuzione in via sostitutiva. Non è stata adottata una nuova decisione di merito sulla spettanza del credito, già oggetto della precedente pronuncia di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 21 c.p.a.
Il commissario ad acta nominato ai sensi della disposizione opera quale longa manus del giudice amministrativo e si sostituisce all’amministrazione inadempiente per dare esecuzione al giudicato.
art. 159, comma 3, TUEL
mandati di pagamento, a valere sulle somme, solo formalmente, di competenza della Gestione Straordinaria, in favore dei ricorrenti dell’odierna procedura, purché non si tratti di somme vincolate dall’ente, con deliberazione semestrale che ne quantifichi gli importi, per l’espletamento di servizi locali indispensabili
Le somme riferibili solo formalmente alla Gestione Straordinaria possono essere utilizzate per i pagamenti dovuti in esecuzione del giudicato, purché non siano vincolate per servizi locali indispensabili nei limiti indicati dalla norma.
art. 328 c.p.
Rifiuto di atti d’ufficio
Il TAR segnala che la mancata collaborazione volutamente ostruzionistica può essere suscettibile di integrare gli estremi del rifiuto di atti d’ufficio.
art. 388 c.p.
Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
Il TAR segnala che il comportamento dolosamente dilatorio od ostruzionistico nell’esecuzione del provvedimento giudiziario può essere suscettibile di rilevanza ai sensi della norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta opera quale longa manus del giudice amministrativo e può sostituirsi all’amministrazione inadempiente per assicurare l’attuazione effettiva del giudicato.
- L’amministrazione destinataria dell’ordine di ottemperanza deve fornire al commissario ad acta tutte le informazioni e la collaborazione necessarie all’esecuzione; il rifiuto ostruzionistico o dilatorio di tali adempimenti contrasta con l’obbligo di conformazione al giudicato.
- Quando l’esecuzione del giudicato richiede l’individuazione di disponibilità finanziarie dell’ente, la distinzione contabile o organizzativa tra gestioni non può essere opposta in modo meramente formale se ciò impedisce l’attuazione della decisione giudiziaria, ferma restando la tutela delle somme vincolate per servizi locali indispensabili secondo l’art. 159, comma 3, TUEL.
- Il giudice dell’ottemperanza può impartire chiarimenti al commissario ad acta e assegnargli un nuovo termine per completare l’esecuzione sostitutiva, conformemente al contenuto della precedente pronuncia.
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