Sentenza del 21/03/2023 n. 8156 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio notificava avvisi di accertamento alla R & L Spa (cancellata dal Registro delle Imprese) e ai suoi ex soci per maggiori imponibili IRES e per sanzioni riferite ai periodi 01/01/2004-31/03/2004 e 01/04/2004-05/04/2004. I destinatari impugnavano gli avvisi: la CTP rigettava, la CTR (Lombardia) riformava parzialmente annullando le sanzioni nei confronti dei soci richiamando il D.P.R. 600/1973 art.36 (come novellato). L'Agenzia impugna in Cassazione sostenendo errori di motivazione e di diritto, in particolare che la CTR non avrebbe dovuto riesaminare questioni già decise nei giudizi avverso gli avvisi di accertamento e che fosse corretta l'applicazione delle norme sulla responsabilità patrimoniale dei soci e sulla trasmissibilità delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo relativo alla presunta insufficiente motivazione della CTR (ritenuta sufficiente perché la CTR richiamava il D.P.R. n.600/1973 art.36 novellato), ma ha accolto il secondo e il terzo motivo con i quali l'Ufficio denunciava l'illegittimo riesame in sede di impugnazione della cartella di questioni già decise nel giudizio avverso gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art.19 comma 3 del D.Lgs. n.546/1992. Il quarto motivo è stato assorbito. Il ricorso incidentale della controricorrente è stato dichiarato inammissibile. La sentenza della CTR è cassata, limitatamente alle parti oggetto dei motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame; condanna alle spese di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La CTR aveva richiamato questo articolo (nella versione novellata) per escludere la debenza delle sanzioni a carico dei soci; la Cassazione ha ritenuto che tale richiamo costituisse una base motivazionale, ma ha annullato la decisione perchè la questione delle sanzioni era già stata decisa nel giudizio sugli avvisi di accertamento e non poteva essere riesaminata nell'impugnazione della cartella (limiti procedurali stabiliti dal D.Lgs. 546/1992).
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
novella al D.P.R. n.600/1973
Rilevata dalla CTR come modifica rilevante dell'art.36 del DPR 600/1973; utilizzata per argomentare la non deberità delle sanzioni nei confronti dei soci.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 18; art. 19; art. 68
Art.19, comma 3: limita l'impugnazione della cartella ai vizi propri della cartella stessa; non consente di riesaminare questioni già decise nel giudizio contro l'atto impositivo (avviso di accertamento). Art.68 disciplina l'impugnazione della cartella. La Corte ha accolto i motivi dell'Ufficio fondati su questi articoli per impedire la riapertura di questioni già esaminate nel giudizio sugli avvisi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
art. 36; artt. 17 e 25 (richiamati dal ricorso incidentale)
Norme richiamate con riferimento alla procedura di riscossione e agli effetti delle notificazioni; il ricorso incidentale aveva richiamato previsioni procedurali e di riscossione, ma la Cassazione l'ha dichiarato inammissibile per le ragioni connesse all'art.19 del D.Lgs. 546/1992.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Norme sulle sanzioni amministrative tributarie richiamate nel motivare questioni riguardanti la debenza delle sanzioni; citate nel ricorso incidentale ma non decisive, dato che l'incidente è stato dichiarato inammissibile.
Codice civile
art. 2945 c.c.; art. 2495 c.c., comma 2 (richiamato nel ricorso)
Art.2945 (prescrizione) e art.2495 (sulla liquidazione e responsabilità) sono stati richiamati nelle doglianze sull'assenza di limitazioni della responsabilità dei soci; la Corte ha sospeso la decisione su questi punti assorbendoli con l'accoglimento dei motivi di cui al D.Lgs. 546/1992.
D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
art. 28 (non applicabile ratione temporis)
Richiamato per chiarire che alcune modifiche normative successive non si applicano ai fatti di causa.
Massime di principio
- In un'impugnazione di cartella esattoriale (atto di riscossione) il giudice non può riesaminare questioni già decise nel giudizio contro l'atto impositivo (avviso di accertamento): ai sensi dell'art.19 comma 3 del D.Lgs. n.546/1992 la cartella può essere impugnata solo per i vizi propri della cartella stessa.
- La responsabilità patrimoniale dei soci per debiti e sanzioni della società deve essere valutata nell'ambito del giudizio avverso gli avvisi di accertamento (atto impositivo); una volta decisa in tale sede, la medesima questione non può essere riaperta nell'impugnazione della cartella.
- La motivazione della sentenza può essere succinta ma è sufficiente se indica chiaramente la norma di riferimento e il criterio seguito; la sentenza è nulla solo se la motivazione è apparente o non rende percepibile il fondamento della decisione.
- Se la controversia verte sulla trasmissibilità dell'obbligo tributario dalla società ai soci (es. soci che hanno ricevuto somme in fase di liquidazione), è necessario sollevare e decidere la questione nel giudizio avverso l'avviso di accertamento; altrimenti si rischia l'inammissibilità del riesame in sede di impugnazione della cartella.
- Le modifiche legislative successive ai fatti di causa non si applicano ratione temporis; occorre sempre verificare la normativa vigente al momento degli eventi dedotti in giudizio.
- In presenza di sentenze di merito contrastanti su punti di diritto già decisi, la Cassazione può cassare e rinviare per nuovo esame, chiedendo una diversa e più esplicita motivazione o diversa composizione del giudice di appello.
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