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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46215/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per carente motivazione nella determinazione della pena (richiesta di fissazione al minimo edittale, massima riduzione per il tentativo, esclusione della recidiva e minimo aumento per la continuazione) e denuncia di nullità della sentenza di appello per omessa notifica all'imputato ristretto agli arresti domiciliari del decreto di citazione per l'udienza del 17/01/2022, essendo stata la notifica eseguita solo al difensore per domicilio eletto, impedendo così all'imputato di chiedere di partecipare personalmente all'udienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e manifestamente generico in relazione al trattamento punitivo. Ha ritenuto che l'udienza fosse camerale ai sensi dell'art. 599, comma 1, c.p.p., essendo oggetto del rinvio unicamente la determinazione della pena, per cui la presenza personale dell'imputato non era necessaria. Ha escluso la nullità assoluta per la notifica al domicilio eletto, rilevando che la scelta di notificare al difensore non prova di per sé la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, soprattutto perché il difensore era presente in udienza tramite sostituto e non ha eccepito alcunché. Sul merito della pena la Cassazione ha ritenuto congrua e adeguatamente motivata la decisione della Corte d'appello che ha confermato la recidiva sulla base dei precedenti e della mancanza di segni di revisione critica della condotta, ha operato maggiori riduzioni per il tentativo ma ha applicato aumenti per la continuazione; la determinazione complessiva della pena è stata ritenuta legitima nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito. Infine, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Riferita alla punibilità attenuata per il tentativo; la Corte ha valutato la diminuzione per il tentativo nell'ambito della discrezionalità di merito.

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla concorso di persone nel reato; impiegato per la ricostruzione del reato di tentata rapina.

  • art. 628, commi 1 e 3, n. 1 cod. pen.

    Norma relativa alla rapina aggravata; la Corte d'appello ha applicato aggravanti e la Cassazione ha valutato la congruità delle deduzioni in relazione alla recidiva e alle attenuanti.

  • artt. 337, 582, 585 in relazione all'art. 576, n. 5bis cod. pen.

    Norme relative a resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate; sono state considerate nell'ambito dell'aumento per continuazione e della misura della pena complessiva.

  • art. 4, commi 2 e 3, L. 110/1975

    Norme sul porto di coltello; rilevanti per la qualificazione del reato e la determinazione della pena.

  • art. 599, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato che, essendo il giudizio di rinvio limitato al trattamento punitivo, l'udienza poteva svolgersi in forma camerale e la presenza personale dell'imputato non era necessaria.

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di sanatoria delle nullità intermedie; la Corte ha distinto tra scelta di modalità di notifica non conforme e vera e propria omissione della notifica che comporterebbe nullità assoluta.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena e l'obbligo di motivazione con riferimento agli elementi decisivi.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020 (Rv. 278869)

    Sentenza richiamata dal difensore che afferma il principio della necessità della notifica personale all'imputato detenuto; la Cassazione ha precisato che la violazione del modello di notifica non equivale automaticamente a nullità assoluta se non dimostrata la mancata conoscenza.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019 (Bobadilla, Rv. 276658)

    Richiamata per il principio secondo cui, in giudizio camerale ai sensi dell'art. 599 c.p.p., la presenza dell'imputato non è necessaria e grava su quest'ultimo l'onere di comunicare il legittimo impedimento o la volontà di partecipare.

Massime di principio

  • Se l'appello è limitato alla determinazione del trattamento punitivo (pena), il giudice può procedere in udienza camerale ai sensi dell'art. 599 c.p.p. e la presenza personale dell'imputato non è necessaria salvo che lo stesso manifesti concretamente la volontà di partecipare.
  • La notifica al difensore presso il domicilio eletto dal detenuto non determina automaticamente una nullità assoluta: occorre valutare se l'imputato abbia effettivamente subito la mancata conoscenza del processo; la presenza del difensore in udienza e l'assenza di eccezioni possono far ritenere la conoscenza sufficiente.
  • La scelta di una modalità di notifica non conforme alla regola di notifica personale del detenuto può configurare una nullità a regime intermedio sanabile secondo l'art. 184 c.p.p., ma soltanto l'effettiva omissione della notifica determina nullità assoluta.
  • Spetta all'imputato ristretto (detenuto o agli arresti domiciliari) comunicare tempestivamente l'interesse a comparire personalmente; in mancanza il giudice non è obbligato a disporre traduzione o rinvio.
  • La valutazione della recidiva e della pericolosità sociale rientra nella prognosi del giudice di merito e può essere confermata in Cassazione se motivata con riferimento a precedenti e a elementi concreti come la mancanza di segni di revisione della condotta.
  • La determinazione della pena, compresi aumenti e diminuzioni per circostanze, è discrezionale per il giudice di merito entro i limiti di legge; la Cassazione sindaca la motivazione solo se carente, illogica o manifestamente insufficiente.
  • La formulazione di censure meramente assertive senza un confronto critico con le argomentazioni della corte di merito è insufficiente a ottenere l'accoglimento del ricorso in Cassazione.

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