Cassazione Penale, Ordinanza n. 33248/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (non determinabile)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 20 gennaio 2026, che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato in concorso. I ricorsi riproponevano questioni già esaminate e risolte dalla Corte territoriale, riguardanti la legittimazione a proporre querela, il reato impossibile e la configurabilità della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. La Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era esaustiva e ragionevole e conforme ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità. I ricorrenti non avevano adeguatamente confutato tale giurisprudenza, limitandosi a reiterare questioni già dedotte e decise.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha conseguentemente condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno, secondo quanto emerge dal dispositivo riportato, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. La condanna per furto aggravato in concorso, già confermata dalla Corte di appello, non è stata modificata.
Norme richiamate
furto aggravato in concorso
Il reato costituisce l'oggetto della condanna confermata in appello; il testo non indica l'articolo specifico contestato.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata a sostegno della condanna dei ricorrenti al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare questioni già esaminate e risolte dal giudice di merito con motivazione esaustiva, ragionevole e conforme ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, senza confutare adeguatamente tale motivazione e i precedenti applicati.
- La decisione di merito che applichi correttamente i principi consolidati in materia di legittimazione a proporre querela, reato impossibile e aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non può essere efficacemente censurata mediante la mera riproposizione delle medesime questioni già dedotte nel giudizio di appello.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in favore della Cassa delle ammende, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.
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