Cassazione Civile, Ordinanza n. 25764/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte dell’ente proprietario, di due avvisi di classamento e attribuzione di rendita catastale emessi a seguito di procedura DOCFA per una struttura socio-sanitaria-assistenziale in Comune di Vobarno, composta da una casa di riposo per anziani e da un ambulatorio per prelievi in convenzione con l’A.S.L. L’Agenzia delle Entrate aveva attribuito alla casa di riposo la categoria D/4 in luogo della B/1 e all’ambulatorio la categoria A/10 in luogo della B/1. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il primo grado, ritenendo che per l’ambulatorio, svolgendo prestazioni di pubblica utilità in convenzione con l’A.S.L., dovesse escludersi una destinazione lucrativa. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, nullità della sentenza per omessa pronuncia/motivazione non pertinente, perché il giudice d’appello avrebbe deciso solo sull’ambulatorio senza esaminare la doglianza relativa alla casa di riposo; secondo, violazione dell’art. 2697 c.c. e falsa applicazione della disciplina catastale, perché la CTR avrebbe erroneamente richiesto all’Ufficio di provare lo scopo di lucro, mentre la classificazione catastale deve dipendere dalle caratteristiche oggettive e strutturali dell’immobile, non dalla natura soggettiva del proprietario o dall’uso concreto svolto in un dato momento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per carenza di autosufficienza, rilevando che il ricorso non riportava né localizzava il motivo di appello asseritamente non esaminato; ha ritenuto invece fondato nei limiti indicati il secondo motivo, affermando che ai fini del classamento catastale rilevano le caratteristiche oggettive e strutturali dell’immobile e la sua destinazione ordinaria/funzionale, non la qualità di ONLUS del proprietario né le funzioni sociali svolte. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in tema di contenuto/motivazione della sentenza tributaria.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale norma sulla motivazione della decisione.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia va fatta valere come vizio processuale; per essere utile in cassazione richiede specifica deduzione e puntuale indicazione dell’atto in cui il motivo è stato formulato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Censura corretta per dedurre l’omessa pronuncia o la nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per denunciare violazione di legge sostanziale e falsa applicazione della normativa catastale.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare il riparto dell’onere della prova sulla sussistenza dello scopo di lucro.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
Base normativa della disciplina catastale richiamata nel motivo di ricorso.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61
"Il classamento consiste nel riscontrare, con sopraluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito"
Il classamento dipende dalla destinazione ordinaria e dalle caratteristiche oggettive dell’immobile.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 62
"La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare"
La destinazione ordinaria va accertata in base a criteri oggettivi e costruttivi.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 8
Richiamato per la distinzione tra categorie ordinarie, speciali e particolari nel quadro catastale.
art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato solo per le modalità della camera di consiglio da remoto.
art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228
Richiamato solo per la proroga delle modalità da remoto.
L. 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamata per la conversione del D.L. 137/2020.
L. 25 febbraio 2022, n. 15
Richiamata per la conversione del D.L. 228/2021.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia deve essere dedotto come nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e il ricorrente deve indicare in modo specifico il motivo di merito asseritamente non esaminato, trascrivendolo o localizzandolo negli atti processuali; in difetto, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata, pur senza una specifica argomentazione, risulti incompatibile con la pretesa fatta valere e dunque ne comporti il rigetto.
- Nel classamento catastale assume rilievo decisivo la destinazione ordinaria e le caratteristiche oggettive e strutturali dell’immobile, non la natura soggettiva del proprietario né l’uso concreto e contingente che dell’immobile sia fatto.
- Lo scopo di lucro, ove previsto come criterio classificatorio, deve essere apprezzato in modo oggettivato, desumendolo dalle caratteristiche dell’unità immobiliare e dalla sua idoneità funzionale, non dalla mera qualifica dell’ente proprietario o dall’attività concretamente svolta in un dato momento.
- Per gli immobili aventi caratteristiche speciali o particolari, il giudizio di classamento deve partire dall’esame delle caratteristiche dell’unità immobiliare per verificare se ricorrano i presupposti per una categoria ordinaria; solo in difetto si procede all’inquadramento nella categoria speciale o particolare più coerente.
- La qualifica di ONLUS o la funzione sociale dell’ente proprietario non escludono, di per sé, la corretta attribuzione di una categoria catastale speciale o diversa da quella proposta dal contribuente, se la struttura è oggettivamente conformata a un uso diverso.
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