Cassazione Civile, Ordinanza n. 27295/2022 del 16/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da due cause riunite decise con sentenza unica: in una, una parte agiva in qualità di tutore nell'interesse di un soggetto incapace contro l'altra parte; nell'altra, le stesse parti erano contrapposte in proprio. La Corte d'appello, pur rilevando che nella prima causa la soccombenza era del tutore per avere introdotto una domanda improcedibile per difetto di autorizzazione ad agire nell'interesse del pupillo, ha disposto la compensazione integrale delle spese di primo grado e d'appello valorizzando una pretesa reciproca soccombenza complessiva derivante dall'esito delle due cause riunite. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: con i primi due ha dedotto violazione degli artt. 279 e 92 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la reciproca soccombenza era stata erroneamente ravvisata tra parti diverse e in cause distinte, mentre la riunione non trasforma le cause in un unico giudizio ai fini della liquidazione delle spese; con il terzo ha censurato, ex art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese del grado di appello, assumendo che la controparte fosse risultata totalmente soccombente nella relativa controversia. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondati i primi due motivi, assorbito il terzo, e ha cassato con rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai capi relativi alla compensazione delle spese, rilevando che la riunione di cause non ne altera l'autonomia e che la soccombenza va verificata separatamente per ciascun giudizio, senza confondere parti diverse appartenenti a cause distinte. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 279 c.p.c.
La riunione di cause e la decisione con sentenza formalmente unica non eliminano l'autonomia dei singoli giudizi ai fini della regolazione delle spese.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese può essere disposta solo in relazione alla soccombenza riferibile alle parti effettivamente contrapposte nel singolo giudizio; non è legittimo fondarla su una reciproca soccombenza ricavata unitariamente da cause distinte.
art. 2909 c.c.
La censura del ricorrente richiamava il giudicato, ma la Corte ha risolto la questione sul diverso piano della corretta identificazione delle parti e dei giudizi ai fini della soccombenza e delle spese.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Il vizio dedotto è stato inquadrato come violazione di norme processuali sulla pronuncia e sulla regolazione delle spese.
art. 380-bis c.p.c.
Il ricorso è stato definito in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato previsto per la trattazione in sede di legittimità.
Massime di principio
- La riunione di più cause per ragioni di economia processuale non fa venir meno l'autonomia delle singole azioni, che conservano distinta identità anche se decise con un'unica sentenza formale.
- Ai fini della liquidazione e dell'eventuale compensazione delle spese, la soccombenza va accertata separatamente per ciascun giudizio riunito; non è consentito sommare gli esiti di cause diverse per costruire una reciproca soccombenza unitaria.
- La compensazione delle spese non può coinvolgere soggetti che non siano parti della specifica causa in cui si valuta la soccombenza, perché la regolazione delle spese deve restare ancorata al rapporto processuale concreto.
- Quando il giudice di merito confonde cause riunite e parti diverse nel regolare le spese, la decisione è viziata per violazione delle norme processuali sulla liquidazione delle spese e deve essere cassata con rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27271/2022 del 16/09/2022
- ordinanza_civile · 16 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27278/2022 del 16/09/2022
- ordinanza_civile · 16 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27282/2022 del 16/09/2022
- ordinanza_civile · 16 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27285/2022 del 16/09/2022
- ordinanza_civile · 16 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27286/2022 del 16/09/2022
- ordinanza_civile · 16 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27289/2022 del 16/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →