Sentenza n. 1858/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'accertamento del diritto al beneficio economico normativamente contemplato all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’INPS di includere i sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita e di riliquidare il TFS
Esito
Favorevole al ricorrente (ex poliziotto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, ha chiesto l’accertamento del diritto al beneficio previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS a riliquidare e corrispondere il TFS, con interessi e rivalutazione. Era cessato dal servizio a domanda, al compimento dei 55 anni e dopo 37 anni di servizio. Con un unico motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, dell’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e arbitrarietà: secondo il ricorrente, la norma attribuisce i sei scatti anche a chi chieda il collocamento in quiescenza, purché abbia almeno 55 anni e 35 anni di servizio utile, e non esclude le dimissioni volontarie. L’INPS ha eccepito la prescrizione quinquennale, sostenendo che il termine decorresse dal pagamento del TFS e che non risultassero atti interruttivi anteriori.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e accertato il diritto di credito azionato, condannando l’INPS a riliquidare e corrispondere il TFS includendo i sei scatti stipendiali. Ha respinto la tesi secondo cui il beneficio non spetterebbe in caso di collocamento a riposo a domanda: il comma 2 dell’art. 6-bis contempla espressamente tale ipotesi per chi abbia compiuto 55 anni e 35 anni di servizio utile. Ha inoltre rilevato che il termine del 30 giugno previsto dalla disposizione, secondo la giurisprudenza richiamata, non ha natura decadenziale, ma incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa al collocamento a riposo. L’eccezione di prescrizione è stata respinta: l’ipotizzato pagamento del TFS in due rate era rimasto una mera possibilità non provata dal ricorrente, ma l’INPS, quale eccipiente, non ha dimostrato la data di ricezione del prospetto di liquidazione; tale ricezione era necessaria per porre l’interessato in condizione di conoscere l’omessa inclusione dei sei scatti e agire a tutela del credito. Spese a carico dell’INPS, liquidate in euro 2.000,00 oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 di cembre 1990
Il beneficio dei sei scatti si applica anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza, se ricorrono i requisiti di età e anzianità di servizio. Il termine del 30 giugno non è decadenziale, ma incide sulla tempistica del collocamento a riposo.
art. 20 l. 7 agosto 1990, n. 232
l'espressione "sei scatti di stipendio" va interpretata nel senso che i sei scatti sono calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui: - agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, - all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 - e all'articolo 3, commi 3 e 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
I sei scatti sono calcolati sull’ultimo stipendio comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dei benefici stipendiali specificamente richiamati.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
La disposizione conferma la persistente applicazione dell’art. 6-bis al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.
art. 2697 c.c.
La mancata prova dell’eccezione, il cui onere, ai sensi dell’art. 2697 c.c., incombeva sull’eccipiente, ne determina il rigetto.
L’onere di provare i fatti posti a fondamento dell’eccezione di prescrizione grava sull’amministrazione che la solleva; la mancata prova della data di ricezione del prospetto di liquidazione comporta il rigetto dell’eccezione.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza, quando siano soddisfatti i requisiti di età e di servizio stabiliti dalla norma; la cessazione a domanda non costituisce, di per sé, causa di esclusione.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa al collocamento a riposo.
- In materia di prescrizione del credito relativo al TFS, l’amministrazione che eccepisce la prescrizione deve provare i fatti rilevanti per individuare la decorrenza del termine; se la conoscibilità dell’omessa inclusione di un emolumento dipende dalla ricezione del prospetto di liquidazione, va provata la data in cui il prospetto è stato ricevuto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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