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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16497/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di furto aggravato di energia elettrica per difetto di querela. Il Procuratore generale sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente escluso che l'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. (che si riferisce ai beni destinati a pubblico servizio) fosse già stata contestata in fatto nella formulazione originaria dell'imputazione, ritenendo che il riferimento alla sottrazione dell'energia destinata alla rete di distribuzione bastasse a rendere chiara la contestazione dell'aggravante.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. ha natura valutativa e non può essere ritenuta validamente contestata se nell'imputazione non è espressamente indicata o non è resa manifesta tramite formule equivalenti. È tuttavia ammessa una contestazione 'non formale' quando il capo di imputazione descriva fatti tali da rendere chiaro che il bene sottratto era destinato a un pubblico servizio (ad esempio la menzione di un allaccio diretto alla rete di distribuzione). Nel caso in esame la sottrazione è avvenuta mediante manipolazione del contatore con l'applicazione di un magnete, modalità che non rende manifesto che l'energia fosse sottratta dalla rete di distribuzione in modo tale da configurare l'aggravante; pertanto la contestazione non è valida e il ricorso del Procuratore generale è infondato.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p., comma 1, n. 7

    L'aggravante per la sottrazione di beni destinati a pubblico servizio è di natura valutativa e richiede una indicazione esplicita o l'uso di formule che rendano equivalente tale circostanza nell'imputazione; non può essere ricavata implicitamente senza elementi fattuali che la rendano manifesta.

  • Cass. Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024 (Mascali)

    Conferma il principio che l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 ha natura valutativa e non può essere contestata implicitamente senza una esposizione esplicita nella imputazione.

  • Cass. Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024 (Bevacqua)

    Esempio di fattispecie in cui la menzione di un allaccio diretto alla rete di distribuzione è ritenuta sufficiente a rendere manifesta la destinazione del bene al servizio pubblico, permettendo così la contestazione non formale dell'aggravante.

  • Cass. Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024 (Buonario)

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale sul tema della contestazione dell'aggravante per beni destinati a pubblico servizio e sulle condizioni in cui una formulazione non formale può ritenersi idonea.

Massime di principio

  • L'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7, c.p. deve essere espressamente contestata o resa evidente dall'imputazione mediante descrizione fattuale che mostri chiaramente la destinazione del bene al pubblico servizio; non basta una generica indicazione della sottrazione di 'energia'.
  • È ammessa una contestazione non formale dell'aggravante solo se il capo di imputazione contiene elementi fattuali (es. allaccio diretto alla rete di distribuzione) che manifestino all'imputato la necessità di difendersi dall'accusa relativa a un bene destinato a pubblico servizio.
  • La semplice manipolazione del contatore (es. applicazione di un magnete) può non essere sufficiente, di per sé, a dimostrare che l'energia sottratta proveniva da una fornitura collegata alla rete pubblica o che il bene fosse destinato a un servizio pubblico; occorre una descrizione più puntuale dei fatti.
  • Per il pubblico ministero: quando si intende contestare l'aggravante n.7 è consigliabile indicarla espressamente o descrivere dettagli fattuali che inequivocabilmente la rendano manifesta; per la difesa: contestare l'ammissibilità dell'aggravante se nell'imputazione manca una esposizione esplicita o elementi fattuali chiari.
  • La nozione di 'pubblico servizio' è valutativa e può variare; pertanto l'accertamento richiede valutazioni giuridico-fattuali che non possono essere ricavate implicitamente dall'imputazione senza adeguate specificazioni.

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