Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05454/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dall’impugnazione, da parte della società proprietaria di quattro fabbricati e di un’area edificabile, di un diniego di revisione catastale relativo alla decorrenza delle rendite e di un avviso di accertamento IMU per l’anno 2014, emesso per parziale versamento dell’imposta ritenuto conseguente a rendite catastali asseritamente errate. La contribuente aveva chiesto la rettifica del saggio di fruttuosità usato nel calcolo delle rendite, sostenendo che la percentuale corretta fosse il 2% e non il 3% applicato in origine. In appello la Corte di giustizia tributaria regionale aveva qualificato l’istanza come impugnazione di un diniego di variazione catastale e aveva riconosciuto, per uno degli immobili, la retroattività della rettifica della rendita, escludendola per un altro. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso principale deducendo: 1) violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 111 Cost., assumendo che il ricorso introduttivo fosse inammissibile perché l’istanza costituiva mera domanda di autotutela non impugnabile; 2) violazione dell’art. 74 l. 342/2000, sostenendo che la revisione della rendita non poteva avere efficacia retroattiva per il periodo 2016-2018. Il Comune di Imola ha proposto ricorso incidentale deducendo: 1) nullità per coincidenza dell’udienza sulla sospensiva con quella di merito; 2) errata applicazione delle norme sull’accertamento con adesione e sulla sospensione dei termini; 3) ulteriori censure sulla rilevanza della sospensione del processo e sulla natura della rendita. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale, affermando l’impugnabilità del diniego di variazione catastale, ma ha accolto il secondo motivo, rilevando che la retroattività della rettifica della rendita non può essere affermata in modo generalizzato senza distinguere tra errori originari imputabili all’ufficio o al contribuente e tra correzioni ex tunc e rettifiche ex nunc. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché tardivo, non essendo applicabile la sospensione dei termini invocata dal Comune in difetto di specifico recepimento regolamentare della disciplina agevolativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ha rigettato il primo motivo, ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso incidentale del Comune di Imola e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente incidentale a rifondere le spese alla controricorrente società contribuente.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Consente il ricorso contro gli atti relativi alle operazioni catastali; il diniego di variazione catastale richiesto dal contribuente è atto impugnabile dinanzi al giudice tributario.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Ricompone nella giurisdizione tributaria le controversie su classamento, consistenza e attribuzione della rendita catastale.

  • art. 111, terzo comma, Cost.

    Richiamato a sostegno della censura sull’ammissibilità del ricorso, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’impugnabilità del diniego catastale.

  • art. 74 l. 21 novembre 2000, n. 342

    "gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione"

    La Corte lo interpreta nel senso che la regola dell’efficacia dalla notificazione vale per gli atti attributivi o modificativi della rendita; la retroattività non può essere automaticamente affermata in ogni ipotesi di riesame, dovendo distinguersi tra correzioni di errori originari e nuove valutazioni su elementi sopravvenuti o diversi.

  • art. 1 d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    Il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita definitiva ha natura ordinatoria e non perentoria.

  • art. 53 Cost.

    È richiamato come parametro che impedisce di cristallizzare un’imposizione falsata rispetto alla capacità contributiva, ma senza eliminare la necessità di distinguere i casi di rettifica retroattiva da quelli non retroattivi.

  • art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212

    I rapporti tra contribuente e amministrazione devono essere improntati a collaborazione e buona fede; ciò è richiamato a sostegno della possibilità di correggere errori dichiarativi.

  • art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241

    È evocato nel confronto sull’autotutela catastale per sottolineare che il riesame d’ufficio deve rispettare interesse pubblico e termine ragionevole.

  • art. 47, comma 2, ultimo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato dal Comune per la censura processuale sulla coincidenza tra udienza cautelare e merito, ma la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità del ricorso incidentale.

  • art. 50 l. 27 dicembre 1997, n. 449

    Richiamato dal Comune in tema di accertamento con adesione e sospensione dei termini.

  • art. 59, comma 1, lett. m), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato dal Comune quale base normativa per la disciplina regolamentare dei tributi locali.

  • art. 52 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Il recepimento da parte dell’ente locale della disciplina sospensiva richiede un apposito regolamento adottato con le forme previste per gli atti dell’ente.

  • art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.

    Il termine breve di impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza; nel caso concreto il ricorso incidentale è stato notificato oltre il termine.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento della condanna al versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente incidentale, se dovuto.

  • art. 83 cod. proc. civ.

    La certificazione della sottoscrizione della procura da parte del difensore è sufficiente come autentica minore.

  • artt. 370 e 371 cod. proc. civ.

    Il ricorso successivo al primo, in cassazione, si converte in ricorso incidentale e deve rispettare il relativo termine.

  • art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53

    La notifica via PEC è idonea a far decorrere il termine breve se correttamente documentata.

Massime di principio

  • In materia catastale, il diniego espresso o tacito di una richiesta di variazione della rendita o del classamento, quando investe il contenuto dell’operazione catastale, è atto impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. f), d.lgs. 546/1992.
  • L’istanza del contribuente volta a correggere una rendita catastale originariamente errata non coincide necessariamente con una domanda di autotutela: se mira alla rettifica di un classamento non veritiero, va qualificata come istanza di variazione catastale.
  • La revisione della rendita catastale non ha automaticamente efficacia retroattiva: occorre distinguere tra correzione di errori originari o vizi dell’atto, che possono giustificare effetti ex tunc, e riesame fondato su elementi nuovi o diversi, che produce di regola effetti ex nunc.
  • La retroattività della rettifica catastale non può essere affermata in modo indistinto tra errore dell’ufficio ed errore dichiarativo del contribuente; il giudice deve verificare la genesi dell’errore e la natura del riesame.
  • Nel processo tributario riunito per connessione, ciascuna causa conserva autonoma disciplina di impugnazione e di termini: la riunione non trascina automaticamente il regime dell’una sull’altra.
  • La sospensione dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili dai commi della legge di bilancio 2023 opera per gli enti locali solo se questi abbiano adottato uno specifico regolamento di recepimento; in difetto, il termine breve resta applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.