Sentenza n. 1015/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 161/2025, pubblicata il 28.02.2025, rep. n.135/2025 del 28.02.2025, passata in giudicato, della Corte di Appello di Salerno, Sezione civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Comune di Siano della sentenza civile passata in giudicato che lo condannava al pagamento di una somma di denaro
Esito
Favorevole al ricorrente (cessionaria del credito)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 161/2025 della Corte di Appello di Salerno, emessa in sede di rinvio e passata in giudicato, con la quale il Comune di Siano era stato condannato a pagare alla società creditrice originaria la somma di € 159.571,85, oltre agli interessi ex art. 1284 c.c. dal 15 giugno 1998 fino al soddisfo, nonché le spese di giudizio. La ricorrente ha dimostrato documentalmente di essere cessionaria del credito mediante atto di cessione notificato al Comune. Ha inoltre provato il passaggio in giudicato della sentenza, la sua spedizione in forma esecutiva e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, prima della proposizione del ricorso. L'inadempimento dell'amministrazione ha quindi impedito l'attuazione del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo ammissibile l'azione ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che consente di chiedere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Ha riconosciuto la legittimazione della ricorrente quale cessionaria del credito e ha ordinato al Comune di Siano di corrispondere, entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, la somma stabilita dal titolo civile, pari a € 159.571,85 oltre agli interessi ex art. 1284 c.c. dal 15 giugno 1998 fino al soddisfo. Per l'eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari al pagamento, comprese l'eventuale modifica del bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il reperimento materiale delle somme. Il TAR ha precisato che l'assenza di stanziamento o di disponibilità di cassa non costituisce causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, spese forfettarie e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione nei confronti di una pubblica amministrazione delle sentenze civili passate in giudicato che impongono all'amministrazione un obbligo di pagamento.
art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nella fattispecie, il presupposto temporale per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
art. 1284 c.c.
oltre interessi al tasso di cui all’art.1284 cc dal 15.06.1998 al soddisfo
Il Comune deve corrispondere gli interessi secondo il tasso previsto dalla norma, dalla data indicata nel titolo giudiziale fino all'effettivo pagamento.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione di una sentenza civile passata in giudicato che imponga all'amministrazione un obbligo di pagamento.
- Il cessionario di un credito riconosciuto da una sentenza passata in giudicato è legittimato a promuovere il giudizio di ottemperanza, quando dimostri documentalmente la cessione e la relativa notificazione all'amministrazione debitrice.
- Decorso il termine previsto per l'adempimento spontaneo delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine perentorio e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, comprese quelle contabili e di bilancio, per rendere possibile il pagamento.
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