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Sentenza

Sentenza n. 3397/2026 - Milano, Sezione 5

per l’ottemperanza in relazione alla Sentenza del Tribunale di Varese - Sez. Lavoro, n. 316/2025, pubbl. il 30.9.2025.

Giustizia amministrativa202601406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Varese, Sez. Lavoro, n. 316/2025, concernente il riconoscimento della carta docente per l’anno scolastico 2024/25

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Varese, Sez. Lavoro, n. 316/2025, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l’anno scolastico 2024/25, con condanna dell’Amministrazione a renderla disponibile e a corrispondere i relativi importi. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e chiesto l’adozione degli atti necessari alla completa esecuzione del giudicato. Il giudicato risultava documentalmente provato mediante attestazione della cancelleria. Era stato inoltre rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso. Il Ministero si è costituito senza contestare la mancata ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni e l’inadempimento dell’Amministrazione, non contestato in giudizio. Ha dichiarato l’inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, prevedendo che l’intervento commissariale possa essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e che il commissario provveda nei successivi sessanta giorni, direttamente o tramite funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 800,00, oltre accessori, per spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l’inottemperanza, ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare, per l’inerzia dell’amministrazione, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto accertato dal giudice ordinario alla carta docente per l’anno scolastico 2024/25.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio che deve intercorrere tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la proposizione del ricorso per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • L’inottemperanza può essere dichiarata quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione all’obbligo risultante dal giudicato e, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento, non contesti specificamente in giudizio la mancata esecuzione.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • Non è dovuto un compenso al commissario ad acta quando l’attività affidatagli rientri nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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