Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21684/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva determinato sinteticamente un maggior reddito Irpef per l'anno d'imposta 2002. La contribuente aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto esito favorevole in primo e secondo grado. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto giustificate le spese contestate, soprattutto per l'acquisto di un appartamento e per il mantenimento dei beni posseduti, valorizzando somme che, secondo la contribuente, provenivano dal convivente, dal padre, da un'indennità assicurativa e da altre disponibilità familiari. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia l'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe trascurato che la documentazione prodotta provava solo i prelievi effettuati dal convivente e dal padre, non la effettiva disponibilità di tali somme in capo alla contribuente; con il secondo denuncia la violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice di merito invertito o comunque mal applicato l'onere probatorio, non verificando che la contribuente dimostrasse la disponibilità delle somme e la loro riferibilità al finanziamento delle spese contestate.

La decisione

La Corte accoglie il secondo motivo, dichiarando assorbito il primo. Ritiene corretto il principio per cui, nell'accertamento sintetico, il contribuente che opponga la disponibilità di ulteriori redditi o di somme provenienti da familiari deve provarne la concreta disponibilità, l'entità e la durata del possesso, mediante documentazione idonea a fornire elementi sintomatici della loro effettiva utilizzabilità per sostenere le spese contestate. Nel caso concreto la CTR non ha verificato se la contribuente avesse davvero dimostrato la disponibilità delle somme attribuitele dal convivente e dal padre, né la provenienza delle somme impiegate per l'acquisto dell'immobile. La sentenza viene quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La doglianza di omesso esame di fatti decisivi è stata assorbita dall'accoglimento del motivo di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro per denunciare la violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. nella ripartizione dell'onere probatorio.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    In tema di accertamento sintetico, il contribuente che giustifichi le spese con ulteriori redditi o somme di terzi deve provare la disponibilità, l'entità e la durata del possesso di tali somme, nonché elementi sintomatici della loro concreta riferibilità alle spese contestate.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova della disponibilità delle somme e della loro provenienza idonea a giustificare le spese grava sul contribuente che contesta l'accertamento sintetico.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso un accertamento sintetico, il contribuente che invochi redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati deve fornire prova contraria sulla concreta disponibilità di tali redditi, sulla loro entità e sulla durata del possesso.
  • Non è necessario dimostrare in modo diretto e puntuale l'impiego di ciascuna somma per ogni singola spesa, ma occorre produrre documenti dai quali risultino elementi oggettivi e sintomatici che rendano plausibile la destinazione delle somme al sostenimento delle spese contestate.
  • Le somme provenienti da familiari, conviventi, donazioni o disinvestimenti possono essere considerate a giustificazione della capacità di spesa solo se il contribuente dimostra che tali disponibilità erano effettivamente nella sua sfera di disponibilità e non risultavano destinate ad altre finalità.
  • In materia di accertamento sintetico, il giudice di merito viola la regola sull'onere della prova se ritiene giustificata la spesa sulla base di mere allegazioni difensive o di prelievi bancari effettuati da terzi, senza verificare la prova della concreta disponibilità delle somme da parte del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.