Cassazione Penale, Sentenza n. 05007/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. 25/7/1998 n.285. Il ricorrente deduce: (1) mancanza totale di motivazione rispetto alla richiesta, formulata in via subordinata, di improcedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. (richiamata anche la giurisprudenza Cost. n.249/2010 e Cass. n.28077/15.09.2020). A supporto della particolare tenuità sono richiamati fatti emersi per tabulas: incensuratezza, possesso di regolare passaporto, natura del controllo di polizia, esistenza di pratica per instaurazione rapporto di lavoro con la Ditta Happy Garden s.r.l., ingressi e uscite dal territorio nazionale prossimi nel tempo, rilascio successivo di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e richiesta di rinnovo del permesso. (2) vizio di motivazione apparente per il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., per avere il giudice limitato la motivazione a un richiamo generico alla non ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al primo motivo: ha accolto che la sentenza impugnata ha omesso di motivare sulla richiesta di applicazione dell'art. 34 d.lgs. (particolare tenuità), non avendo il Giudice di Pace valutato in motivazione la domanda formulata in udienza e depositata in allegato. Per tale profilo la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla causa di improcedibilità ex art. 34 d.lgs. n.274/2000 e ha disposto il rinvio al Giudice di Pace di Lugo per nuovo giudizio sul punto. Quanto al secondo motivo (circostanze attenuanti generiche), la Corte lo ha ritenuto infondato: ha confermato che il giudice di merito ha richiamato i parametri dell'art. 133 c.p. e ha adeguatamente motivato il diniego con l'assenza negli atti di elementi positivi idonei a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 285
Norma contestata quale titolo di reato nella sentenza di merito; la Corte si è limitata a richiamarla in quanto oggetto della condanna, senza incidere sull'interpretazione sostanziale del reato.
Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato. Nel corso delle indagini preliminari il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere solo se non risulta un interesse della persona offesa; se è stata esercitata l'azione penale la particolare tenuità può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.
La Corte sottolinea che la richiesta di applicazione di questa causa di improcedibilità va espressamente valutata e motivata dal giudice; l'omessa considerazione costituisce mancanza di motivazione e legittima l'annullamento con rinvio.
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Le attenuanti generiche devono essere riconosciute se risultano elementi rilevanti che giustifichino un trattamento di speciale benevolenza; la loro esclusione è legittima se dagli atti non emergono elementi positivi su cui fondare il beneficio.
art. 133 cod. pen. (parametri per la determinazione della pena)
Il giudice deve fare riferimento ai parametri dell'art.133 per valutare le attenuanti generiche, ma non è necessario esaminarli tutti; è sufficiente specificare quali parametri si ritengono rilevanti.
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. (motivi di ricorso per vizio di motivazione)
Ricorso fondato su vizio di motivazione per omissione di valutazione della richiesta difensiva (particolare tenuità); la Corte ha operato il sindacato limitato alla verifica dell'esistenza di un discorso argomentativo logico nel testo motivazionale.
Giurisprudenza richiamata (Corte Costituzionale n.249/2010; Cass. n.28077/2020 e precedenti sezioni unite citate)
La difesa ha invocato precedenti che avrebbero sostenuto la sussistenza della particolare tenuità; la Corte di cassazione riconosce l'importanza dei criteri giurisprudenziali ma ha annullato per mancata considerazione della specifica istanza nel provvedimento impugnato, rinviando al giudice di merito per una valutazione coerente con tali criteri.
Massime di principio
- Il giudice di merito è tenuto a motivare espressamente la valutazione relativa a istanze di improcedibilità per particolare tenuità: l'omessa considerazione costituisce vizio di motivazione e può determinare l'annullamento con rinvio.
- La declaratoria di particolare tenuità ai sensi dell'art.34 d.lgs. richiede una valutazione comparata dei parametri indicati (esiguità del danno/pericolo, occasionalità, grado di colpevolezza, pregiudizi per lavoro/studio/famiglia/salute) e va adeguatamente motivata in rapporto agli elementi di fatto prodotti.
- Nel sindacato di legittimità la Corte di cassazione verifica la presenza di un apparato argomentativo logico nel testo motivazionale; non sostituisce la propria valutazione dei fatti, salvo macroscopiche illogicità o totale assenza di motivazione.
- Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è necessario un esame analitico di tutti i parametri dell'art.133 c.p., ma il giudice deve indicare a quali parametri ha fatto riferimento; il rifiuto può essere motivato con la semplice constatazione dell'assenza negli atti di elementi positivi a sostegno della richiesta.
- Quando la difesa produce documentazione e formula istanze in udienza, tali richieste devono essere affrontate nel provvedimento motivato; in caso contrario la decisione è vulnerabile per carenza motivazionale.
- Se il ricorso è accolto parzialmente con annullamento limitato, il rinvio al giudice di merito comporta la necessità di riesaminare specificamente i profili indicati dalla Corte, alla luce dei criteri normativi e giurisprudenziali richiamati.
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