Sentenza n. 1661/2026 - Bologna, Sezione 1
per il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’attività vessatoria subita nell’ambito della propria attività lavorativa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotte attive e omissive dell’Amministrazione militare, asseritamente vessatorie, e relativi atti di gestione del rapporto di servizio, rispetto ai quali è stato chiesto il risarcimento dei danni
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni alla salute e alla carriera, deducendo che una serie di episodi verificatisi tra il 2013 e il 2022 integrasse una condotta di straining e una responsabilità contrattuale del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. Ha richiamato, tra l’altro, il mancato accoglimento delle istanze di trasferimento per avvicinarsi ai familiari bisognosi di assistenza, l’annullamento di assegnazioni temporanee in seguito ai giudizi di inidoneità al servizio, il passaggio di categoria e la riqualificazione, il ritardo nell’esame delle istanze di movimentazione, l’attribuzione di un incarico ritenuto inferiore a quello spettante, il diniego di assegnazione di un alloggio di servizio e il conseguente stress, per il quale si era rivolto al Centro di salute mentale. Ha sostenuto che tali condotte avessero prodotto un danno alla salute e conseguenze economiche e professionali. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La decisione
Il ricorso è respinto. Il Collegio ha richiamato i presupposti del mobbing e della tutela ex art. 2087 c.c., precisando che la responsabilità datoriale non è oggettiva e che occorre provare la condotta illecita, il danno, il nesso causale e, per il mobbing, l’intento persecutorio unificante. Ha escluso che gli episodi documentati dimostrassero tale intento: l’Amministrazione aveva disposto nel 2014 e rinnovato nel 2015 un’assegnazione temporanea vicino alla famiglia; il passaggio di categoria era conseguente al giudizio medico di inidoneità per le mansioni precedenti e diretto a tutelare l’integrità psicofisica; l’istanza di trasferimento per esigenze private era stata esaminata alla luce della lista d’attesa relativa alla domanda ex l. 104/1992, cui era attribuita priorità; il trasferimento ex l. 104/1992, nel comparto militare, non costituisce un diritto assoluto ed è subordinato alle esigenze della Forza armata e alla disponibilità di una posizione organica compatibile. Il diniego dell’alloggio era motivato dall’indisponibilità di alloggi e il ricorrente non ha dimostrato di aver aggiornato annualmente la domanda. Il ricorrente non ha fornito neppure un principio di prova dell’intento persecutorio, ad esempio quanto alla propria posizione nella lista d’attesa o alla disponibilità di posti e alloggi, né ha formulato specifiche censure di illegittimità contro i singoli dinieghi; non ha inoltre provato il nesso causale tra le condotte e il danno alla salute. I documenti depositati il 12 ottobre 2026 sono stati dichiarati inutilizzabili perché tardivi ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. Spese compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 2087 c.c.
Va evidenziato che per consolidato orientamento giurisprudenziale la responsabilità contrattuale del datore di lavoro a termini dell’articolo 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
La responsabilità del datore di lavoro non è oggettiva: presuppone la violazione di obblighi di comportamento derivanti dalla legge o dalle conoscenze tecniche e sperimentali.
art. 32 Cost.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 2087 cod. civ. va interpretato in modo estensivo, in virtù sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute da esso tutelato (art. 32 Cost.), sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro.
Il rilievo costituzionale del diritto alla salute concorre a fondare un’interpretazione estensiva dell’obbligo di tutela datoriale previsto dall’art. 2087 c.c.
art. 2697 c.c.
Sul piano processuale, nel rispetto del principio generale sancito dal combinato disposto degli articoli 2697 cod. civ., 63, comma 1 e 64, comma 1, cod. proc. amm., il ricorrente che chiede il risarcimento del danno deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda.
Chi agisce per il risarcimento deve provare i fatti costitutivi della domanda, inclusi gli elementi che consentano di ricostruire la condotta lesiva e il danno.
art. 63, comma 1, c.p.a.
Sul piano processuale, nel rispetto del principio generale sancito dal combinato disposto degli articoli 2697 cod. civ., 63, comma 1 e 64, comma 1, cod. proc. amm., il ricorrente che chiede il risarcimento del danno deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda.
La disciplina dell’istruttoria nel processo amministrativo si coordina con l’onere della prova gravante sul ricorrente per i fatti costitutivi della domanda risarcitoria.
art. 64, comma 1, c.p.a.
Sul piano processuale, nel rispetto del principio generale sancito dal combinato disposto degli articoli 2697 cod. civ., 63, comma 1 e 64, comma 1, cod. proc. amm., il ricorrente che chiede il risarcimento del danno deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda.
Il ricorrente che domanda il risarcimento deve fornire la prova dei fatti costitutivi, senza potersi limitare a una generica allegazione di vessazioni o di singoli atti illegittimi.
art. 33, comma 5, l. 104/1992
Si è inoltre affermato che l’inciso “ove possibile” contenuto nell’art. 33, comma 5, della citata legge richiede che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, vi sia disponibilità nella dotazione di organico della richiesta sede di destinazione ai fini di un suo proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento (Cons. Stato, sez. III, 11 maggio 2018 n. 2819), vale a dire una collocazione compatibile con lo stato del militare, nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado (Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2018 n. 987; Consiglio di Stato, Sez. II, 12 dicembre 2022, n. 10870; id. sez., 18 aprile 2025, n. 3419).
Nel comparto militare il trasferimento per assistenza ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 non è un diritto assoluto: è subordinato alla possibilità di un impiego proficuo, alla disponibilità organica e alla compatibilità della sede con ruolo, grado e condizioni del militare.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Infine, il Collegio rileva che i documenti depositati dalla parte ricorrente in data 12 ottobre 2026 sono inutilizzabili in quanto tardivi ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., il quale ammette che «le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza…».
I documenti depositati oltre il termine previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. sono tardivi e inutilizzabili.
Massime di principio
- La responsabilità datoriale prevista dall’art. 2087 c.c. non è oggettiva: la domanda risarcitoria richiede la prova della violazione di obblighi di comportamento, del danno e del nesso causale.
- Il mobbing richiede una pluralità sistematica e durevole di condotte, un danno alla salute, il nesso causale e la prova dell’intento persecutorio che unifica gli episodi; la mera successione di atti di gestione, anche illegittimi se isolatamente considerati, non è sufficiente.
- Chi agisce per il risarcimento da mobbing o straining non può limitarsi a lamentare genericamente una situazione vessatoria o a indicare singoli atti: deve allegare e provare elementi concreti idonei a mostrare un disegno unitariamente persecutorio e il nesso causale con il danno.
- Nel comparto militare, il trasferimento per assistenza previsto dall’art. 33, comma 5, l. 104/1992 è subordinato alla possibilità di un impiego proficuo nella sede richiesta, alla disponibilità organica e alla compatibilità con ruolo, grado e condizioni del militare; non attribuisce un diritto assoluto al trasferimento.
- I documenti prodotti oltre il termine stabilito dall’art. 73, comma 1, c.p.a. sono tardivi e inutilizzabili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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