Cassazione Penale, Sentenza n. 25620/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto di competenza riguardante la determinazione del luogo di consumazione di una truffa commessa via internet mediante l'utilizzo di una carta prepagata (PostePay). Il Tribunale di Pordenone, con provvedimento del 14/11/2017, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Varese ritenendo che il reato si fosse perfezionato nel luogo di residenza della parte offesa (Varese) al momento del versamento sulla carta. Gli atti erano poi pervenuti al Tribunale di Busto Arsizio, il quale il 19/09/2022 ha sollevato conflitto di competenza ex art. 28, comma 1, lett. a) c.p.p., sostenendo che la consumazione si identifica nel luogo in cui l'agente consegue materialmente l'ingiusto profitto, ossia nel luogo in cui il bonifico/acccredito è effettivamente andato a buon fine (nel caso, su una PostePay riferita all'ufficio postale di Azzano Decimo). Il conflitto è negativo (entrambi i giudici si rifiutano di conoscere del fatto), determinando la stasi del procedimento e la necessità di una pronuncia della Corte.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Busto Arsizio. Ha ritenuto che, nel caso di accredito su carta di pagamento ricaricabile, il tempo e il luogo di consumazione del reato coincidono con il momento e il luogo in cui la parte offesa ha effettuato il versamento sulla carta, poiché tale operazione determina l'immediata disponibilità della somma da parte dell'agente e la definitiva perdita del bene da parte della vittima. Pertanto, non rileva la località di apertura del conto (Azzano Decimo) come luogo di consumazione; il versamento è risultato eseguito nella circoscrizione del Tribunale di Busto Arsizio. P.Q.M. la Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Busto Arsizio e ha disposto la trasmissione degli atti a detto Tribunale.
Norme richiamate
art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sollevazione del conflitto di competenza (conflitto negativo) tra autorità giudiziarie circa la cognizione del medesimo fatto.
art. 32 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la decisione sulla controversia di competenza da parte della Corte (risoluzione del conflitto negativo mediante pronuncia della Corte).
art. 640 cod. pen.
Norma sostanziale che incrimina la truffa; la Corte interpreta il momento e il luogo di consumazione del reato ai fini della determinazione della competenza territoriale in relazione all'accredito su carta prepagata.
Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 52003 del 22/11/2019 (Trib. Napoli), Rv. 277861
Precedente che afferma che, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile, il tempo e il luogo di consumazione corrispondono a quelli in cui la parte offesa ha effettuato il versamento sulla carta, per l'immediata disponibilità della somma da parte dell'agente e la definitiva perdita della vittima.
Massime di principio
- Nei casi di truffa informatica con utilizzo di carte ricaricabili (es. PostePay), per determinare la competenza territoriale si deve far riferimento al luogo in cui la vittima ha effettuato il versamento sulla carta, non al luogo di apertura del conto o alla sede dell'istituto emittente.
- Il momento di consumazione del reato coincide con l'operazione che realizza l'effettivo conseguimento del profitto da parte dell'agente (accredito/versamento che rende disponibile la somma), e non con fatti meramente formali o con il sorgere di un diritto di credito.
- Se vi sono più vittime che hanno eseguito versamenti in luoghi diversi, può configurarsi pluralità di competenze territoriali o la necessità di riunire i procedimenti; occorre verificare la sequenza e il luogo di ciascun versamento.
- Per evitare conflitti di competenza, le parti (in particolare il pubblico ministero) devono documentare il luogo e il momento dell'operazione di pagamento (estratti conto, ricevute, dichiarazioni della banca/ente emittente); la prova dell'effettiva disponibilità dei fondi da parte dell'agente è centrale.
- La localizzazione tecnica dell'operazione (es. IP, server) è utile ma non sostitutiva della prova del luogo materiale in cui la vittima ha compiuto il versamento; la giurisprudenza privilegia l'elemento materiale del trasferimento di denaro.
- Quando l'accredito non determina l'immediata disponibilità del denaro all'agente (p.es. se si tratta di mera contabilizzazione o vincolo), la determinazione del luogo di consumazione può richiedere una valutazione più approfondita e non seguire automaticamente la regola sopra indicata.
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