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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20679/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento notificata per complessivi euro 132,90 circa, relativa da un lato a un preteso omesso versamento di contributo consortile per l'anno 2015 richiesto da un consorzio di bonifica, dall'altro a un asserito insufficiente versamento del contributo unificato in un diverso procedimento davanti al giudice tributario. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR si fonda su due motivi: con il primo si deduce la violazione delle norme sulle spese processuali perché il giudice di appello avrebbe condannato il contribuente soccombente a rifondere le spese in favore dell'agente della riscossione, pur essendo quest'ultimo contumace, e avrebbe liquidato i compensi senza indicare il valore della lite; con il secondo si denuncia la nullità della sentenza per omessa considerazione di un'eccezione di giudicato esterno, sostenendo che precedenti decisioni passate in giudicato tra le stesse parti avrebbero escluso per anni diversi la debenza del contributo consortile per difetto di utilità delle opere di bonifica.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo, rilevando che la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso perché questi non ha svolto attività processuale e non ha sostenuto spese rimborsabili. Rigetta invece il secondo motivo: l'eccezione di giudicato esterno è inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non ha trascritto il contenuto delle sentenze invocate; inoltre, i giudicati richiamati riguardano annualità diverse e, in materia di contributi consortili, l'accertamento della sussistenza del beneficio va compiuto anno per anno. La sentenza impugnata è quindi cassata senza rinvio limitatamente al capo sulle spese del giudizio di appello, con dichiarazione di non debenza delle spese stesse; le spese del giudizio di legittimità sono compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per la disciplina delle spese nel processo tributario e della loro liquidazione.

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese ha presupposto nell'attività processuale svolta dalla parte vittoriosa; non è dovuta in favore del contumace vittorioso.

  • artt. 4 e 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamati in relazione ai criteri di liquidazione dei compensi.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato quale parametro della dedotta omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per l'efficacia del giudicato sostanziale.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato in connessione con il giudicato e la definitività delle sentenze.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    motivo di ricorso per nullità della sentenza.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    base per la cassazione senza rinvio e la declaratoria di non debenza delle spese di appello.

Massime di principio

  • La condanna alle spese processuali non può essere pronunciata in favore della parte vittoriosa rimasta contumace, poiché il diritto al rimborso presuppone l'effettivo sostenimento di spese per attività processuale svolta.
  • Nel giudizio di legittimità, chi invochi un giudicato esterno ha l'onere di riportarne nel ricorso il contenuto essenziale; il generico rinvio agli atti o la mera produzione documentale non soddisfano il principio di autosufficienza.
  • Il giudicato esterno in materia tributaria esplica efficacia vincolante solo per i fatti o gli elementi aventi carattere tendenzialmente permanente o pluriennale; quando la fattispecie dipende da circostanze variabili anno per anno, il vincolo non si estende automaticamente ai periodi d'imposta diversi.
  • Le decisioni relative ad annualità diverse possono costituire meri precedenti di fatto o di orientamento, ma non fanno stato automaticamente in controversie concernenti periodi d'imposta differenti se l'accertamento richiesto richiede una nuova verifica della situazione sostanziale.
  • Quando viene cassato soltanto il capo sulle spese e non il merito della decisione, la Corte può dichiarare non dovute le spese del grado di appello e compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione in ragione della reciproca soccombenza parziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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