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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27354/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda la conferma, in sede di rinvio, della condanna di due soggetti per bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili, nell'ambito del fallimento di una società. La Corte di cassazione aveva già annullato la precedente sentenza d'appello limitatamente a tale capo, richiedendo di verificare la sussistenza del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto, distinguendo tale ipotesi dalla diversa condotta di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, che integra il dolo generico. In rinvio, la Corte d'appello ha ritenuto provato il dolo specifico valorizzando la prolungata omissione delle scritture per circa dieci anni, la coincidenza con lo stato di decozione della società, la mancata cancellazione per un lungo periodo, l'assenza di giustificazione della mancata consegna della documentazione al curatore e la complessiva impossibilità di ricostruire la vita societaria. Il ricorso ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la sentenza non avrebbe indicato dati concreti da cui desumere il fine di recare pregiudizio ai creditori o di conseguire ingiusto profitto, limitandosi a richiamare elementi di dolo generico; 2) violazione di legge e motivazione apparente/contraddittoria per avere riprodotto la precedente motivazione e confuso la bancarotta fraudolenta con la bancarotta semplice; 3) violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto in bancarotta semplice documentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendo che il giudice di rinvio abbia correttamente individuato e motivato il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili. Secondo la Corte, il dolo specifico può essere desunto dalle circostanze del fatto: la durata decennale dell'omissione, la sua insorgenza in coincidenza con la decozione societaria, la persistenza dell'inattività documentale nonostante la prosecuzione della vita societaria, e la mancata giustificazione della mancata consegna delle scritture sono elementi logicamente idonei a dimostrare la finalizzazione dell'omissione a pregiudicare i creditori impedendo la ricostruzione delle vicende gestionali. Conseguentemente, sono stati ritenuti infondati i motivi sulla pretesa motivazione apparente, sulla confusione tra bancarotta fraudolenta e semplice, e sulla mancata derubricazione. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 33 l. fall.

    richiamato per la relazione del curatore/fallimento, quale fonte degli elementi fattuali sulla situazione patrimoniale e documentale della società.

  • art. 217 l. fall.

    richiamato per la possibile configurabilità della bancarotta semplice documentale, ritenuta però incompatibile con la ricostruzione del fatto quale condotta diretta a pregiudicare i creditori.

  • art. 192 c.p.p.

    non citato espressamente, ma la motivazione valorizza il ragionamento inferenziale sulla prova del dolo specifico dalle circostanze del fatto.

Massime di principio

  • Nella bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili, il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare ingiusto profitto può essere desunto da elementi fattuali sintomatici della finalizzazione dell'omissione all'occultamento della gestione, senza necessità di una prova diretta dell'intento.
  • La lunga protrazione dell'omissione contabile, specie se iniziata in coincidenza con lo stato di decozione della società e accompagnata dalla mancata consegna o dal mancato rinvenimento della documentazione, costituisce indice significativo della consapevole volontà di impedire la ricostruzione dei fatti gestionali e quindi del dolo specifico richiesto dalla norma.
  • La bancarotta semplice documentale non è configurabile quando la condotta viene ricostruita come operazione fraudolenta diretta a pregiudicare i creditori; la riqualificazione in senso meno grave è incompatibile con una motivazione che accerti la finalizzazione dell'omissione all'occultamento della gestione societaria.
  • Il giudice di rinvio che si uniformi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione non incorre in vizio di motivazione se fonda la valutazione dell'elemento soggettivo su circostanze fattuali logicamente idonee a sorreggere il fine specifico richiesto dalla fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta semplice
RamiReati fallimentari
SottomaterieBancarotta documentale

Testo integrale

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