Cassazione Penale, Sentenza n. 34871/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza tra i Tribunali di sorveglianza di Torino e Genova in relazione alla richiesta, presentata nell'interesse di Zoccheddu Stefano, di concessione della misura dell'affidamento ex art. 94 D.P.R. n. 309/1990. Il punto controverso riguardava quale criterio territoriale applicare: il Tribunale di Genova aveva dichiarato la propria incompetenza ritenendo applicabile il criterio speciale di cui all'art. 656, comma 5, c.p.p. (riferendosi all'ordine di carcerazione sospeso emesso dalla Procura della Repubblica di Alessandria), mentre il Tribunale di Torino ha sollevato il conflitto sostenendo che, poiché il condannato era già sottoposto ad arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656, comma 10, c.p.p. (quindi l'esecuzione della pena era in atto), doveva applicarsi il criterio generale di competenza territoriale di cui all'art. 677 c.p.p. (Tribunale di sorveglianza del luogo di esecuzione della pena).
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di sorveglianza di Genova. Ha ritenuto applicabile il principio consolidato secondo cui, quando il condannato si trovi già in stato di esecuzione della pena (ad es. agli arresti domiciliari) al momento della presentazione della domanda di misura alternativa, competente è il Tribunale di sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova (criterio generale di cui all'art. 677 c.p.p.). Siccome nel caso concreto l'esecuzione della pena era già in atto al momento dell'emissione dell'ordine di carcerazione, la competenza territoriale è ricaduta sul Tribunale di Genova; pertanto gli atti sono stati trasmessi a detto Tribunale.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen.
Il comma 5 individua un criterio speciale di competenza (Tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede il pubblico ministero competente per l'esecuzione) quando l'ordine di esecuzione è emesso nei confronti di persone in stato di libertà; il comma 10 riguarda l'arresto domiciliare e la permanenza del condannato in stato di detenzione e, pertanto, non ricade nella fattispecie disciplinata dal comma 5.
art. 677 cod. proc. pen.
Criterio generale di competenza territoriale per le misure alternative: competente il Tribunale di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato al momento della presentazione della domanda, applicabile quando l'esecuzione della pena è già in atto.
art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990
Norma che disciplina l'istituto dell'affidamento (misura alternativa) richiesto nel caso concreto; la richiesta rientra nelle misure alternative disciplinate dalla procedura esecutiva cui si applicano i criteri di competenza sopra indicati.
Massime di principio
- Se il condannato è già in esecuzione della pena (anche se agli arresti domiciliari), la competenza per le istanze di misura alternativa si determina secondo il criterio generale dell'art. 677 c.p.p.: il Tribunale di sorveglianza del luogo di esecuzione della pena.
- Il criterio speciale di competenza previsto dall'art. 656, comma 5, c.p.p. si applica quando l'ordine di esecuzione della pena è emesso mentre il condannato è in stato di libertà; non è applicabile se il soggetto è già sottoposto a restrizione della libertà personale.
- La sospensione dell'ordine di carcerazione da parte del pubblico ministero non modifica il fatto che, se il condannato si trova già in stato detentivo (anche domiciliare), il tempo di restrizione è da considerarsi esecuzione della pena ai fini della determinazione della competenza.
- In presenza di conflitto tra uffici (diverse dichiarazioni di incompetenza), va privilegiata la giurisprudenza consolidata che interpreta la competenza in base al concreto stato del soggetto al momento della presentazione della domanda.
- Per valutare la competenza territoriale nelle istanze di misure alternative è fondamentale accertare il momento in cui l'esecuzione della pena si considera 'in atto' (libertà vs. restrizione effettiva) e applicare il criterio corrispondente (art. 656 comma 5 vs art. 677).
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